Il quadro contabile lussemburghese: obblighi e norme
La contabilità in Lussemburgo si basa su principi rigorosi che garantiscono trasparenza e affidabilità. Le società devono tenere una contabilità regolare secondo la Legge del 19 dicembre 2002 sulle società commerciali. Ogni società, holding o fondo redige il bilancio annuale in euro, salvo deroghe specifiche. Le società di capitali, incluse S.A., S.à r.l. e S.C.A., seguono le disposizioni della Legge del 10 agosto 1915. Di conseguenza, devono nominare un revisore dei conti se superano due dei seguenti limiti: totale bilancio superiore a 4,4 milioni di euro, cifra d’affari oltre 8,8 milioni di euro, più di 50 dipendenti. Ad esempio, le società di grandi dimensioni sono soggette a revisione legale obbligatoria da parte di un réviseur d’entreprises agréé.
Le holding e i fondi di investimento seguono regole contabili specifiche. La contabilità Lussemburgo prevede anche l’obbligo di archiviazione e pubblicazione dei bilanci presso il Registro del Commercio e delle Società (RCS). Ciononostante, le società che ricadono nella categoria di microimprese possono presentare un bilancio semplificato. Così, la struttura della contabilità si adatta alla dimensione e alla tipologia dell’entità.
- Redazione del bilancio annuale entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio.
- Approvazione in assemblea generale ordinaria.
- Deposito e pubblicazione presso il RCS entro il mese successivo.
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Fiscalità delle società in Lussemburgo: aliquote e meccanismi
Il regime fiscale lussemburghese garantisce competitività e certezza agli investitori. L’imposta sulle società in Lussemburgo (IRC – Impôt sur le Revenu des Collectivités) si applica alle società residenti e, per taluni redditi, a quelle non residenti. Nel 2024, l’aliquota ordinaria IRC si attesta al 17% per utili superiori a 200.000 euro. Sotto tale soglia, l’aliquota scende progressivamente. A questa imposta si aggiungono il contributo di solidarietà (7%) e la tassa comunale sul reddito delle società (6,75% a Lussemburgo città). Di conseguenza, l’onere fiscale complessivo può raggiungere il 24,94%.
Le società holding Lussemburgo, che rispettano le condizioni della Legge del 21 giugno 1929 (ora abrogata, ma il regime è stato integrato nella Legge del 11 maggio 2007 sulle SOPARFI), beneficiano dell’esenzione su dividendi e plusvalenze da partecipazioni qualificate. Da qui, il regime fiscale holding Lussemburgo rappresenta uno strumento efficace per la pianificazione fiscale internazionale.
L’IVA in Lussemburgo resta una delle più basse in Europa. L’aliquota ordinaria è del 16% (2024), con aliquote ridotte al 13%, 7% e 3% per beni e servizi specifici. Le società devono registrarsi ai fini IVA se effettuano operazioni tassabili. Il sistema IVA Lussemburgo richiede la presentazione di dichiarazioni periodiche (mensili, trimestrali o annuali) in funzione del volume d’affari.
- Le holding pure sono, di norma, escluse dall’ambito IVA salvo esercitino attività economiche accessorie.
- I fondi d’investimento autorizzati beneficiano dell’esenzione IVA sulle principali commissioni di gestione.
Convenzioni contro la doppia imposizione
Lussemburgo ha sottoscritto oltre 80 convenzioni contro la doppia imposizione. Questo consente di evitare la doppia tassazione su dividendi, interessi e royalties. Le società possono richiedere riduzioni o esenzioni alla fonte su pagamenti transfrontalieri, consolidando la posizione fiscale internazionale. In pratica, le convenzioni fiscali Lussemburgo promuovono flussi d’investimento efficienti.
Regime di integrazione fiscale ed esenzioni sulle partecipazioni
Le società residenti possono optare per il regime di integrazione fiscale (fiscal unity) secondo la Legge del 21 giugno 2016. Questo consente la consolidazione degli utili e delle perdite tra società appartenenti allo stesso gruppo. Pertanto, la fiscalità Lussemburgo offre l’opportunità di ottimizzare il carico fiscale su base consolidata.
Il regime madre-figlia, recepito dalla Direttiva UE 2011/96/UE, prevede l’esenzione da imposta sulle società per dividendi e plusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate. Affinché l’esenzione si applichi, occorre detenere almeno il 10% del capitale sociale o una partecipazione con valore d’acquisto di almeno 1,2 milioni di euro per dividendi (6 milioni per plusvalenze), per almeno 12 mesi consecutivi. Così, le SOPARFI rappresentano la principale piattaforma per la detenzione di partecipazioni in gruppi internazionali.
- L’esenzione non si applica in caso di abuso o per regimi preferenziali non sostanziali.
- I fondi regolamentati (SICAV, SICAF) beneficiano di esenzioni specifiche.
Fiscalità dei fondi di investimento
I fondi d’investimento regolamentati, come UCITS e SIF, sono esenti da imposta sulle società. Pagano invece una subscription tax pari allo 0,05% annuo (ridotta a 0,01% per talune categorie). Da qui, il quadro fiscale favorisce la strutturazione di veicoli efficienti per la raccolta di capitali.
Prezzi di trasferimento e conformità ATAD/DAC6
L’amministrazione fiscale lussemburghese applica regole stringenti sui prezzi di trasferimento. La Circolare L.I.R. n. 56/1-56bis/1, aggiornata nel 2017, impone la documentazione dei prezzi applicati tra società collegate. Questo si allinea agli standard OCSE. Le società devono dimostrare che le transazioni infragruppo rispettano il principio di libera concorrenza (arm’s length principle). Segnatamente, le SOPARFI e i veicoli di cartolarizzazione sono soggetti a controlli approfonditi.
Lussemburgo ha recepito la Direttiva ATAD (Anti Tax Avoidance Directive) con la Legge del 21 dicembre 2018. Ciò introduce regole su limitazione deducibilità degli interessi, exit tax, CFC e misure anti-hybrid. In parallelo, la DAC6 impone obblighi di segnalazione dei meccanismi transfrontalieri potenzialmente aggressivi. Gli intermediari e le società devono valutare i criteri di hallmarks e, se necessario, notificare le operazioni all’amministrazione fiscale.
- Documentazione dei prezzi di trasferimento aggiornata annualmente.
- Analisi delle transazioni finanziarie e delle strutture di finanziamento infragruppo.
- Reporting DAC6 entro i termini previsti (30 giorni dall’attivazione dello schema).
Obblighi dichiarativi e calendario fiscale annuale
Le società e i fondi in Lussemburgo devono rispettare scadenze puntuali per la dichiarazione fiscale Lussemburgo. Entro il 31 marzo di ogni anno, le società devono depositare la dichiarazione dell’imposta sulle società e dell’IVA (per le società con esercizio coincidente con l’anno solare). Da qui, la pianificazione fiscale annuale richiede attenzione alle tempistiche e alla preparazione della documentazione.
- Bilancio annuale: approvazione entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio.
- Deposito bilancio: entro il mese successivo all’approvazione presso il RCS.
- Dichiarazione fiscale: presentazione tramite piattaforma elettronica MyGuichet.lu.
- Dichiarazione IVA: mensile, trimestrale o annuale secondo i ricavi.
La revisione legale Lussemburgo si applica alle società che superano determinati limiti dimensionali. Il réviseur des comptes certifica la regolarità delle scritture contabili e la correttezza del bilancio. In pratica, il rispetto degli obblighi dichiarativi e delle scadenze rafforza la reputazione dell’entità e ne favorisce l’accesso ai mercati internazionali.
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