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Il Lussemburgo è uno dei principali centri di gestione degli investimenti a livello mondiale e per questo motivo offre, tra l’altro, un regime di fondi regolamentato e fiscalmente efficiente per gli investitori ben informati, noto come Fondo di Investimento Specializzato (FIS).

Panoramica del Fondo di investimento specializzato

Uno Specialized Invesment Fund è un fondo di investimento che può investire in tutti i tipi di attività. Di solito si qualifica come fondo di investimento alternativo (FIA) e può essere aperto a investitori ben informati. I FIS sono soggetti alla legge lussemburghese del 13 febbraio 2007, nota come “legge sui FIS”. Il regime dei FIS è stato modificato dalla legge del 12 luglio 2013 sui gestori di fondi di investimento alternativi (legge sui gestori di fondi di investimento alternativi).

Forma legale

Il FIS è spesso costituito da uno dei seguenti elementi:

– fondo comune contrattuale (fonds commun de placement o FCP). Il FCP non ha personalità giuridica e deve essere regolato da una società di gestione.

– società di investimento a capitale variabile(société d’investissement à capital variable o SICAV) o a capitale fisso (société d’investissement à capital fixe o SICAF).

L’FCP o la SICAV/SICAF possono essere aperti o chiusi e possono essere costituiti come un singolo fondo o come una struttura multicomparto.

Investitori idonei

L’investimento in un FIS è limitato a investitori ben informati che siano in grado di valutare adeguatamente i rischi connessi all’investimento in tale veicolo. Questi sono definiti come:

  • investitori professionali,
  • investitori istituzionali,
  • e gli investitori che hanno confermato per iscritto di aderire allo status di investitore informato.

Requisiti di capitale

Il patrimonio netto di un FIS deve essere di almeno 1.250.000 euro e questo minimo deve essere raggiunto entro un periodo di dodici mesi dalla sua autorizzazione.

Restrizioni agli investimenti

Oltre al requisito della diversificazione del rischio, la legge sui fondi di investimento alternativi non impone restrizioni specifiche agli investimenti, il che consente una notevole flessibilità per quanto riguarda le attività in cui un fondo di investimento alternativo può investire.

Requisiti di divulgazione

Un FIS deve preparare quanto segue:

  • un prospetto,
  • un Documento contenente le informazioni chiave (KID) del PRIIP se gli investitori al dettaglio possono effettuare investimenti, e
  • un rapporto annuale.

Non è previsto l’obbligo di redigere un rapporto semestrale.

Alcuni aspetti: Fondo europeo per il capitale di rischio (EuVECA) e fondi europei per l’imprenditoria sociale (EuSEF).

Un FIS che si qualifica come fondo EuVECA o EuSEF ha l’alternativa di essere soggetto al regolamento EuVECA o EuSEF.

Autorizzazione

Un FIS deve essere autorizzato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) prima di iniziare la sua attività. In seguito, viene supervisionato dallo stesso su base continuativa.

Nomina di un GEFIA

I fondi di investimento alternativi che si qualificano come fondi di investimento alternativi sono tenuti a istituire un gestore di fondi di investimento alternativi, a meno che non beneficino delle esenzioni esclusive previste dalla legge sui gestori di fondi di investimento alternativi. Il GEFIA può essere indicato in Lussemburgo, in un altro Stato membro dell’UE o in un Paese terzo. I fondi di investimento alternativi che si qualificano come fondi di investimento alternativi possono assegnare un gestore esterno o preferire una gestione interna. In quest’ultimo caso, il FIS sarà considerato esso stesso un gestore di fondi di investimento alternativi e dovrà riconoscere le responsabilità legali della legge sui gestori di fondi di investimento alternativi.

Marketing

I fondi di investimento alternativi a cui è stato assegnato un gestore di fondi di investimento alternativi dell’Unione europea possono commercializzare le loro azioni, quote o interessi di partnership attraverso un particolare passaporto a investitori ben informati in tutta l’UE.

Alcuni aspetti: EuVECA e FEIS.

Entrambi i regimi prevedono un passaporto che consente la commercializzazione del fondo a investitori qualificati con sede nell’UE.

Diversificazione del rischio

Un FIS è soggetto all’obbligo di ripartizione del rischio, il che implica che:

  • Un FIS non può investire più del 30% delle proprie attività o impegni in titoli dello stesso tipo amministrati dallo stesso emittente.
  • Le vendite allo scoperto non possono portare un FIS a detenere una posizione corta in titoli dello stesso tipo amministrati dallo stesso organismo, che rappresenti più del 30% delle attività.
  • In caso di investimento in strumenti finanziari derivati, il FIS deve garantire un’analoga ripartizione del rischio attraverso una ragionevole diversificazione delle attività sottostanti. Con lo stesso obiettivo, il rischio di controparte in una transazione over-the-counter (OTC) deve essere limitato in funzione della qualità e della qualificazione della controparte.

Tassazione

Il regime fiscale formulato dal legislatore per il FIS è molto flessibile. Insieme alla possibilità di scegliere tra diverse strutture societarie, offre un’ampia gamma di opportunità per ottimizzare il trattamento fiscale degli investitori in ciascun FIS.

In generale, un FIS ha uno status di esenzione fiscale, ma è soggetto a una tassa di sottoscrizione annuale di 1 bps basata sul patrimonio netto. Ha diritto esclusivo alle convenzioni contro la doppia imposizione solo se si costituisce come società di investimento.

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