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Il ruolo della SA nel panorama imprenditoriale lussemburghese

In Lussemburgo, la Société Anonyme (SA) o società per azioni è una delle forme giuridiche più comuni di entità commerciali, insieme alla Société à Responsabilité Limitée (SARL). Questa struttura giuridica offre numerosi vantaggi, principalmente incentrati sulla limitazione della responsabilità (fino alla misura dei contributi) e sulla regolamentazione dell’accesso al capitale.

La seguente guida fornisce una comprensione approfondita della SA o società per azioni in Lussemburgo, coprendo aspetti essenziali come la sua formazione, la governance, le responsabilità e gli obblighi fiscali.

I. La Société Anonyme (SA) lussemburghese – Una panoramica

La SA è spesso scelta come struttura societaria preferita dalle grandi imprese in Lussemburgo. Tuttavia, rappresenta anche un’opzione valida per le piccole e medie imprese (PMI) grazie alla flessibilità che offre, soprattutto in termini di azioni al portatore, che possono essere facilmente trasferite.

II. Gli stakeholder della SA lussemburghese

1. Parti coinvolte

Una SA può essere costituita da una o più persone fisiche o giuridiche.

2. Prerequisiti

Per costituire una SA è necessario almeno un azionista. Qualsiasi persona fisica o giuridica che intenda costituire una società in Lussemburgo deve possedere le autorizzazioni e le approvazioni necessarie per le attività commerciali che intende svolgere.

III. Costi associati alla costituzione di una SA

La creazione di una SA comporta diversi costi, tra cui:

  • Spese notarili
  • Tasse di pubblicazione nel Registre de Commerce et des Sociétés (RCS)
  • Remunerazione di un revisore contabile nominato, se necessario
  • Capitale sociale minimo di 30.000 euro
  • Potenziali costi di autorizzazione amministrativa

IV. Procedure pratiche

1. Atto costitutivo della SA

La costituzione di una SA deve essere eseguita davanti a un notaio. Nei casi di contributi non monetari, è obbligatorio il coinvolgimento di un revisore. Lo statuto della società è pubblicato integralmente nel RCS e deve contenere alcuni elementi essenziali, quali:

  • Identificazione dei firmatari
  • Modulo aziendale
  • Nome della società
  • Scopo dell’azienda
  • Sede legale
  • Capitale sottoscritto e, se del caso, capitale autorizzato
  • Versamento iniziale del capitale sottoscritto
  • Tipi di azioni e loro caratteristiche
  • Forme di azioni nominative, al portatore o dematerializzate
  • Specifica di ciascun contributo non monetario
  • Dettagli dei benefici speciali concessi durante la costituzione
  • Se applicabile, il numero di azioni o quote di capitale non rappresentative e i diritti ad esse associati
  • Regole che determinano il numero e le modalità di nomina dei membri degli organi di governo, i loro poteri e la distribuzione delle responsabilità, se divergenti dai requisiti di legge.
  • Durata dell’azienda
  • Spese di costituzione approssimative.

2. Nome della società (denominazione)

Il nome della SA viene determinato durante il processo di costituzione e deve essere distinto dai nomi di società esistenti. La verifica della disponibilità del nome viene effettuata tramite l’RCS.

3. Durata della SA

L’esistenza della SA è determinata dal suo statuto e può essere a tempo determinato o indeterminato.

4. Trasformazione

La SA ha la flessibilità di cambiare la propria forma giuridica nel corso della sua esistenza, subordinatamente alle decisioni degli azionisti. Può trasformarsi in una società europea se ha avuto almeno una filiale per almeno due anni in un altro Stato membro dell’UE. Le norme che regolano le fusioni e le scissioni che possono modificare la forma giuridica si applicano anche alla SA.

5. Scioglimento

La SA si scioglie automaticamente al raggiungimento del termine previsto dallo statuto. Può anche essere sciolta dagli azionisti, ad esempio in caso di perdita del capitale sociale. Lo scioglimento giudiziario può avvenire per motivi validi o per attività illecite. Ogni scioglimento volontario deve essere accompagnato da certificati amministrativi di varie autorità.

In caso di scioglimento, la SA mantiene la propria personalità giuridica ai fini della liquidazione.

V. Capitale sociale

1. Requisito patrimoniale minimo

Il capitale sociale minimo per una SA è di 30.000 euro.

2. Struttura del capitale

Il capitale della SA può essere costituito mediante sottoscrizioni e deve essere interamente sottoscritto e versato per almeno un quarto dell’importo totale. Sono accettabili sia i contributi in denaro che quelli non in denaro. I contributi non in denaro richiedono una relazione di valutazione da parte di un revisore.

In caso di aumento di capitale, gli azionisti hanno diritto a un diritto di sottoscrizione preferenziale, a meno che non venga approvata una restrizione giustificabile in un’assemblea generale straordinaria.

3. Forme di azioni

Le azioni di una SA possono avere un determinato valore nominale o essere prive di valore nominale. Iniziano come nominativi e possono diventare:

  • Nominativo
  • Portatore
  • Dematerializzato

Al momento del pagamento completo, le azioni nominative possono rimanere tali o essere convertite in azioni al portatore o dematerializzate, nel rispetto delle disposizioni di legge.

Inoltre, la SA può emettere azioni senza diritto di voto:

  • Al momento della costituzione della società, se specificato nello statuto
  • Durante gli aumenti di capitale
  • Attraverso la conversione di azioni ordinarie

La SA tiene un registro delle azioni nominative per stabilire la proprietà e gli azionisti possono richiedere certificati per le loro partecipazioni. Le azioni al portatore devono essere depositate presso un depositario autorizzato, mentre le azioni dematerializzate sono registrate in un conto titoli presso un ente autorizzato.

4. Trasferimento di azioni

Il trasferimento di azioni nominative è valido nei confronti della società solo se viene rispettata una di queste due formalità:

  • Una dichiarazione di trasferimento nel registro delle azioni nominative, datata e firmata sia dal cedente che dal cessionario.
  • Notifica del trasferimento alla società o sua accettazione in un atto pubblico.

Le azioni al portatore vengono trasferite privatamente tramite accordo e i terzi riconoscono il trasferimento quando il certificato azionario fisico viene trasmesso. Il depositario accetta qualsiasi documento che confermi il trasferimento.

I trasferimenti di azioni dematerializzate avvengono in genere tramite bonifici bancari.

La SA può acquistare azioni proprie solo in circostanze eccezionali, limitate e regolate dalla legge.

VI. Struttura organizzativa

La SA ha la flessibilità di adottare una struttura di governance a una o due teste, a seconda del proprio statuto.

1. Organizzazione unipersonale: Consiglio di amministrazione

A. Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di amministrazione gestisce la società, con alcune limitazioni alle deleghe che non possono influire sulla politica generale. I membri del Consiglio di amministrazione sono nominati dall’assemblea generale degli azionisti e devono comprendere almeno tre amministratori, tranne nel caso in cui la società abbia un solo azionista, nel qual caso è sufficiente un amministratore. Gli amministratori possono essere persone fisiche o giuridiche. Quando una persona giuridica ricopre il ruolo di amministratore, deve designare un rappresentante permanente responsabile delle sue funzioni. I mandati degli amministratori sono limitati a sei anni, con possibilità di riconferma e di revoca anticipata da parte dell’assemblea generale.

Il Consiglio di amministrazione può istituire comitati con composizione e responsabilità specifiche.

2. Organizzazione a due teste: (Consiglio di gestione e Consiglio di sorveglianza)

A. Consiglio di vigilanza

Il consiglio di sorveglianza controlla costantemente la gestione dell’azienda da parte del consiglio di amministrazione, ma non può interferire nelle operazioni quotidiane. Approva le decisioni previste dagli statuti e riferisce all’Assemblea generale.

I membri del consiglio di sorveglianza sono nominati dall’assemblea generale degli azionisti e devono essere almeno tre, a meno che la società non abbia un solo azionista, nel qual caso è richiesto un solo membro. I membri possono essere persone fisiche o giuridiche. Quando una persona giuridica viene nominata membro del consiglio di sorveglianza, deve nominare un rappresentante permanente che svolga i suoi compiti per conto dell’entità. Il mandato dei membri è limitato a sei anni, con possibilità di riconferma o rimozione da parte dell’Assemblea generale. Un membro del consiglio di sorveglianza non può essere contemporaneamente membro del consiglio di amministrazione.

B. Consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione è responsabile della direzione della società e ha il potere di compiere tutti gli atti necessari o utili per il conseguimento dell’oggetto sociale, ad eccezione di quelli riservati dalla legge o dallo statuto al consiglio di sorveglianza o all’assemblea generale.

I membri del consiglio di amministrazione sono nominati dall’assemblea generale degli azionisti o dal consiglio di sorveglianza. Il numero di amministratori è stabilito dallo statuto della società o, se non specificato, dal consiglio di sorveglianza. Le società con un capitale sociale inferiore a 500.000 euro o quelle con un solo azionista possono avere un amministratore unico. Gli amministratori possono essere persone fisiche o giuridiche e, in quest’ultimo caso, devono nominare un rappresentante permanente che agisca per loro conto. Un membro del consiglio di amministrazione non può essere anche membro del consiglio di sorveglianza.

Il consiglio di sorveglianza o l’assemblea generale possono revocare i membri del consiglio di amministrazione e il mandato di un membro del consiglio di amministrazione è limitato a sei anni con possibilità di riconferma.

Il consiglio di amministrazione può istituire comitati con composizione e responsabilità definite, che operano sotto la sua supervisione. Il Consiglio di sorveglianza può conferire mandati specifici a uno o più dei suoi membri per scopi determinati.

VII. Assemblea generale degli azionisti

L’assemblea generale degli azionisti detiene la massima autorità nella SA ed è dotata di ampi poteri per ratificare le azioni della società. Decide su questioni quali gli aumenti di capitale e le operazioni relative al capitale. Le assemblee generali, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate dal Consiglio di amministrazione, dal Consiglio di gestione o dai revisori dei conti. Se lo statuto non definisce la procedura di convocazione delle assemblee generali, è necessario seguire l’iter legale, che comprende:

  • L’iniziativa di convocare le assemblee generali spetta al consiglio di amministrazione, al consiglio di gestione o al consiglio di sorveglianza. I revisori hanno anche il diritto di convocare le assemblee generali.
  • Gli avvisi di convocazione, compreso l’ordine del giorno, sono pubblicati almeno 15 giorni prima dell’assemblea nel Recueil électronique des sociétés et associations (RESA), un quotidiano lussemburghese, e depositati presso l’RCS.
  • Gli azionisti devono essere avvisati almeno 8 giorni prima dell’assemblea tramite posta o altro metodo accettato.

VIII. Gestione quotidiana della SA

La gestione quotidiana della SA e la sua rappresentanza in merito a tale gestione possono essere delegate a uno o più amministratori, direttori, dirigenti e altri soggetti, siano essi soci o meno. Queste modalità sono stabilite nello statuto della società.

IX. Responsabilità

1. Responsabilità dell’azionista

Gli azionisti di una SA sono responsabili solo nei limiti dei loro conferimenti al capitale sociale.

2. Responsabilità del fondatore

I fondatori sono responsabili in solido nei confronti di terzi per:

  • La quota di capitale non validamente sottoscritta
  • La differenza tra il capitale minimo e l’importo delle sottoscrizioni
  • Pagamento effettivo fino al 25% delle azioni sottoscritte al momento della costituzione, nonché pagamento entro 5 anni per le azioni emesse in cambio di conferimenti non in contanti
  • Risarcimento dei danni derivanti dalla nullità della società o da dichiarazioni inesatte nell’atto costitutivo o nel progetto della società.

3. Responsabilità della SA

La SA è vincolata dagli atti compiuti dai suoi organi competenti, anche se tali atti vanno oltre l’oggetto sociale. Esiste un’eccezione se la società può dimostrare che il terzo era a conoscenza del fatto che l’azione superava l’oggetto sociale o non poteva non esserne a conoscenza, date le circostanze. La sola pubblicazione dell’atto costitutivo non è sufficiente a costituire questa prova.

Le limitazioni ai poteri del consiglio di amministrazione non sono opponibili a terzi, anche se pubblicate. Tuttavia, lo statuto può autorizzare uno o più amministratori a rappresentare la società in questioni legali, sia individualmente che congiuntamente, e questa clausola è vincolante per i terzi dopo la pubblicazione di RCS.

La disposizione che delega la gestione ordinaria a una o più persone, che agiscono da sole o insieme, è opponibile a terzi dopo la pubblicazione di RCS. Questa disposizione non deve essere confusa con una restrizione dei poteri di gestione, che rimane inapplicabile a terzi.

Gli amministratori, i membri del consiglio di amministrazione e il direttore generale non hanno obblighi personali per quanto riguarda gli impegni della società.

Gli amministratori, i membri del comitato esecutivo e il direttore generale sono responsabili nei confronti della società per la cattiva gestione durante i rispettivi mandati. Gli amministratori e i membri del comitato esecutivo sono responsabili in solido nei confronti della società e dei terzi per i danni derivanti da violazioni del diritto societario o dello statuto, a meno che non possano ottenere l’esonero se non c’è stata colpa personale da parte dell’organo responsabile.

X. Supervisione e rendicontazione

1. Supervisione della società

Le società che, alla data di chiusura del bilancio, superano due dei tre criteri seguenti sono tenute a sottoporre i propri conti a revisione da parte di uno o più revisori aziendali autorizzati:

  • Bilancio totale di 4,4 milioni di euro
  • Fatturato netto di 8,8 milioni di euro
  • Numero medio di dipendenti a tempo pieno: 50

Le società che non soddisfano questi criteri sono comunque obbligate a far controllare i propri conti da uno o più revisori, siano essi azionisti o meno.

2. Pubblicazioni legali

Lo statuto dell’AS deve essere pubblicato integralmente nel RCS. Il processo di registrazione richiede informazioni specifiche sull’azienda. Inoltre, il SA deve essere pubblicato nell’RCS:

  • L’atto costitutivo completo
  • Nomine e cessazioni di incarichi per i vari organi di gestione e, se del caso, per i liquidatori.
  • Depositari di azioni al portatore
  • Alcune decisioni giudiziarie
  • Avviso di scioglimento della società
  • Situazione annuale del capitale sociale dopo il bilancio
  • Bilancio annuale
  • Rapporto di gestione
  • Relazione del revisore o relazione del revisore aziendale

Anche le modifiche successive devono essere pubblicate nell’RCS. I conti sociali devono essere presentati al Registre de Commerce et des Sociétés entro un mese dall’approvazione e non oltre sette mesi dalla fine dell’anno fiscale.

XI. Considerazioni contabili

La SA ha l’obbligo di redigere un bilancio, un conto economico, gli allegati e la relazione sulla gestione, che devono essere approvati dall’assemblea generale degli azionisti. La SA può redigere un bilancio abbreviato se, alla data di chiusura del bilancio, non supera due dei tre criteri seguenti:

  • Bilancio totale di 4,4 milioni di euro
  • Fatturato netto di 8,8 milioni di euro
  • Numero medio di dipendenti a tempo pieno: 50

Analogamente, è possibile redigere un conto economico abbreviato se, alla data di chiusura del bilancio, la SA non supera due dei tre criteri seguenti:

  • Bilancio totale di 20 milioni di euro
  • Fatturato netto di 40 milioni di euro
  • Numero medio di dipendenti a tempo pieno: 250

I conti devono essere redatti in conformità ai principi contabili generalmente accettati in Lussemburgo (Lux GAAP).

XII. Tassazione

La SA è soggetta a diverse imposte in Lussemburgo, tra cui:

  • Imposta di registro fissa
  • Imposta sulla proprietà
  • Imposta sulle imprese
  • Imposta sul patrimonio
  • Imposta sul reddito delle società
  • Dichiarazioni IVA basate sui seguenti criteri:
    • Fatturato annuo (al netto delle imposte) inferiore a 112.000 euro: dichiarazione annuale dell’IVA
    • Fatturato annuo (al netto delle imposte) compreso tra 112.000 e 620.000 euro: Dichiarazione IVA trimestrale
    • Fatturato annuo (al netto delle imposte) superiore a 620.000 euro: dichiarazione IVA mensile

In conclusione, la Société Anonyme (SA) in Lussemburgo rappresenta una struttura aziendale versatile e vantaggiosa.

Offre responsabilità limitata, flessibilità nel capitale sociale e nelle tipologie di azioni e una serie di opzioni di governance. La comprensione degli aspetti legali, finanziari e operativi di una SA è fondamentale per gli imprenditori, gli investitori e le aziende che intendono stabilirsi in Lussemburgo.

Che si tratti di una grande società o di una piccola-media impresa, il SA fornisce un solido quadro giuridico per condurre attività commerciali nel Granducato. Il suo fascino si estende non solo alle sue caratteristiche, ma anche alla sua adattabilità, che lo rende una scelta privilegiata per un ampio spettro di attività ed entità.

Tuttavia, è indispensabile attenersi ai prerequisiti legali, agli obblighi finanziari e ai requisiti di rendicontazione per garantire la conformità alle leggi e ai regolamenti societari del Lussemburgo.

In questo modo, le imprese possono cogliere i vantaggi di operare in una giurisdizione stabile e favorevole alle imprese come il Lussemburgo, sfruttando al contempo le opportunità di crescita, investimento e accesso ai mercati finanziari.

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