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Le autorità fiscali lussemburghesi hanno emesso una circolare il 9 gennaio 2015 che chiarisce lo status fiscale dei redditi conseguiti dalle società in accomandita (LP) lussemburghesi. La Circolare recepisce la Direttiva sui gestori di fondi di investimento alternativi (AIFMD) nel diritto lussemburghese e, così facendo, crea la società in accomandita speciale (société en commandite spéciale, SCSp), modificando le leggi societarie e fiscali applicabili alla normale società in accomandita semplice (société en commandite simple, SCS).

Trattamento fiscale delle società in accomandita semplice lussemburghesi (LP)

SCS e SCSp sono entità trasparenti dal punto di vista fiscale, ma non sono soggette all’imposta lussemburghese sul reddito delle società (CIT). Tuttavia, se svolgono effettivamente un’attività commerciale o se la loro attività è contaminata dal punto di vista commerciale, la loro attività può essere considerata commerciale e quindi soggetta a L’imposta municipale sulle imprese (MBT), che viene riscossa con un’aliquota del 6,75% nella città di Lussemburgo, a condizione che il socio accomandatario della SCS o della SCSp sia una società di capitali che detiene una quota di partecipazione di almeno il 5%.)

La legge sui gestori di fondi di investimento alternativi, promulgata nel 2013, ha reso più semplice l’applicazione del commercial tainting alle società in accomandita lussemburghesi. Prima del 2013, la presenza di una quota minima di partecipazione non era un requisito. Pertanto, per rendere commerciale il reddito della SCS, era sufficiente la presenza di un socio accomandatario costituito in forma di società per azioni.

Promuovere i fondi lussemburghesi di private equity, hedge fund e fondi di investimento immobiliare

La modifica della legge sui gestori di fondi di investimento alternativi è stata accolta con favore dal settore dei fondi di investimento alternativi, in quanto ha reso più interessante la costituzione di fondi di private equity, hedge fund e fondiimmobiliaricome società in accomandita lussemburghese, riducendo il numero di casi in cui i loro redditi sarebbero stati soggetti alla MBT. Tuttavia, poiché le loro entrate potrebbero essere soggette alla MBT se un’attività commerciale viene svolta con successo, non era chiaro se questa attività dovesse essere classificata come attività commerciale o come attività di gestione patrimoniale privata esente dalla MBT.

Applicazione ai FIA costituiti come LP lussemburghesi

La circolare illustra i criteri da utilizzare per distinguere tra gestione di attività commerciali e patrimonio privato, citando la giurisprudenza lussemburghese e tedesca. Secondo la Circolare, il fatto che una SCS o SCSp svolga o meno un’attività commerciale deve essere determinato caso per caso, sulla base della strategia di investimento individuale del fondo. L’entità del patrimonio del fondo e il fatto che alcune attività devono essere detenute solo per un breve periodo di tempo prima di essere vendute sono fattori importanti da considerare, ma è importante notare che questi non sono gli unici fattori da considerare per determinare se l’attività si qualifica come commerciale ai sensi della legge fiscale lussemburghese.

I FIA regolamentati non sono mai soggetti all’MBT perché il loro regime fiscale prevede tali esenzioni, tra cui i FIA costituiti come SIF (fondo di investimento specializzato), SICAV/SICAF o SICAR (società di investimento in capitale di rischio).

Ciò vale anche per i FIA con sede al di fuori del Lussemburgo che sono esenti dall’imposta sul patrimonio netto, dalla MBT e dalla CIT ai sensi della legge sui gestori di fondi di investimento alternativi.

Nel caso di altri FIA che rientrano nella legge sui gestori di fondi di investimento alternativi ma non sono regolamentati dal SICAR, SIF, o legge sugli OICR, le autorità fiscali chiariscono che la loro attività non è un’attività commerciale per definizione, dati i requisiti di investimento che devono soddisfare e le linee guida emanate dall’Agenzia delle Entrate. Autorità europea per la sicurezza e il mercato. Ciò significa che, ad eccezione di un socio accomandatario che detiene una partecipazione minima del 5% nel FIA, un FIA come definito dalla legge sui gestori di fondi di investimento alternativi non è mai soggetto alla MBT lussemburghese, il che implica che la costituzione di questa forma di veicolo di investimento è esente da imposte.

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