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ACCORDO

TRA IL GOVERNO DEL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI SINGAPORE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI E PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E SUL PATRIMONIO

 

Il governo del Granducato di Lussemburgo e il governo della Repubblica di Singapore,

Desiderando concludere un accordo per evitare la doppia imposizione e prevenire l’evasione fiscale in materia di imposte sul reddito e sul capitale,]

Hanno concordato quanto segue:

Articolo 1

Persone coperte

Il presente accordo si applica alle persone che sono residenti in uno o in entrambi gli Stati contraenti.

 

Articolo 2

Tasse coperte

  1. Il presente Accordo si applica alle imposte sul reddito e sul patrimonio prelevate per conto di uno Stato contraente o dei suoi enti locali, qualunque sia il modo in cui sono riscosse.
  1. Sono considerate imposte sul reddito e sul capitale tutte le imposte prelevate sul reddito complessivo, sul capitale complessivo o su elementi del reddito o del capitale, comprese le imposte sugli utili derivanti dall’alienazione di beni mobili o immobili.
  1. Le imposte esistenti a cui si applica l’accordo sono in particolare:

(a) a Singapore:

(i) l’imposta sul reddito

(di seguito denominato “tassa di Singapore”);

(b) in Lussemburgo:

(i) l’imposta sul reddito delle persone fisiche (l’impôt sur le revenu des personnes physiques);

(ii) l’imposta sulle società (l’impôt sur le revenu des collectivités);

(iii) l’imposta sul capitale (l’impôt sur la fortune); e

(iv) la tassa commerciale comunale (l’impôt commercial communal);

(qui di seguito denominato “imposta lussemburghese”)

  1. L’accordo si applica anche a tutte le imposte identiche o sostanzialmente simili che vengono imposte dopo la data della firma dell’accordo in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti. Le autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno reciprocamente le modifiche significative apportate alle loro legislazioni fiscali.

 

Articolo 3

Definizioni generali

  1. Ai fini del presente accordo, salvo diversa indicazione del contesto (a) il termine “Singapore” indica la Repubblica di Singapore e, se usato in senso geografico, comprende il suo territorio terrestre, le sue acque interne e il suo mare territoriale, nonché qualsiasi zona marittima situata al di là del mare territoriale che è stata o potrebbe essere designata in futuro in base al diritto nazionale, conformemente al diritto internazionale, come zona all’interno della quale Singapore può esercitare diritti sovrani o giurisdizione sul mare, sul fondo del mare, sul sottosuolo e sulle risorse naturali

(b) il termine “Lussemburgo” indica il Granducato di Lussemburgo e, se usato in senso geografico, indica il territorio del Granducato di Lussemburgo;

(c) il termine “persona” comprende un individuo, una società e qualsiasi altro gruppo di persone;

(d) il termine “società” indica qualsiasi persona giuridica o qualsiasi entità trattata come una persona giuridica a fini fiscali;

(e) le espressioni “impresa di uno Stato contraente” e “impresa dell’altro Stato contraente” designano rispettivamente un’impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un’impresa esercitata da un residente dell’altro Stato contraente;

(f) l’espressione “traffico internazionale” indica ogni trasporto con una nave o un aeromobile operato da un’impresa di uno Stato contraente, tranne quando la nave o l’aeromobile sono utilizzati esclusivamente tra località dell’altro Stato contraente;

(g) il termine “autorità competente” indica:

(i) a Singapore, il Ministro delle Finanze o il suo rappresentante autorizzato;

(ii) a Lussemburgo, il ministro delle finanze o il suo rappresentante autorizzato;

(h) l’espressione “cittadino”, in relazione ad uno Stato contraente, significa

(i) ogni persona che possiede la nazionalità o la cittadinanza di tale Stato contraente; e

(ii) qualsiasi persona giuridica, società di persone o associazione che derivi la propria personalità dalla legislazione in vigore in tale Stato contraente.

  1. Per quanto riguarda l’applicazione dell’Accordo in ogni momento da parte di uno Stato contraente, le espressioni non definite nell’Accordo avranno, a meno che il contesto non richieda altrimenti, il significato che esse hanno in quel momento secondo la legislazione di detto Stato ai fini delle imposte cui si applica l’Accordo, prevalendo il significato dato all’espressione dalla legislazione fiscale applicabile di detto Stato su quello dato da altre leggi di detto Stato.

 

Articolo 4

Residente

  1. Ai fini del presente Accordo, l’espressione “residente di uno Stato contraente” designa ogni persona che, in virtu’ della legislazione di detto Stato, e’ ivi assoggettata ad imposta a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga, e comprende altresi’ tale Stato e ogni suo ente locale o organo statutario.
  1. 2. Quando, in virtù delle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è residente di entrambi gli Stati contraenti, il suo status è determinato come segue:

(a) è considerato residente soltanto nello Stato in cui ha un’abitazione permanente a sua disposizione; se ha un’abitazione permanente a sua disposizione in entrambi gli Stati, è considerato residente soltanto nello Stato con il quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali);

(b) se non è possibile determinare lo Stato in cui ha il suo centro degli interessi vitali, o se non dispone di un’abitazione permanente in nessuno dei due Stati, egli è considerato residente soltanto dello Stato in cui ha una dimora abituale;

(c) se ha una dimora abituale in entrambi gli Stati o in nessuno di essi, egli è considerato residente solo dello Stato di cui ha la cittadinanza;

(d) in ogni altro caso, le autorità competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.

  1. 2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica e’residente di entrambi gli Stati contraenti, essa e’ considerata residente soltanto dello Stato in cui si trova la sua sede di direzione effettiva. Se la sua sede di direzione effettiva non può essere determinata, le autorità competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.

 

Articolo 5

Stabilimento permanente

  1. Ai fini del presente accordo, il termine “stabile organizzazione” indica una sede fissa di affari attraverso la quale si svolge in tutto o in parte l’attività di un’impresa.
  1. Il termine “stabile organizzazione” comprende in particolare:

(a) un luogo di gestione;

(b) un ramo;

(c) un ufficio;

(d) una fabbrica;

(e) un workshop; e

(f) una miniera, un pozzo di petrolio o di gas, una cava o qualsiasi altro luogo di estrazione di risorse naturali.

  1. Il termine “stabile organizzazione” comprende anche:

(a) un cantiere, un progetto di costruzione, assemblaggio, installazione o dragaggio o attività di supervisione ad esso connesse, ma solo se tale cantiere, progetto o attività dura più di 12 mesi;

(b) la prestazione di servizi, compresi i servizi di consulenza, da parte di un’impresa di uno Stato contraente per mezzo di dipendenti o di altro personale assunto dall’impresa a tal fine, ma solo se le attivita’ di tale natura proseguono (per lo stesso progetto o per un progetto connesso) nell’altro Stato contraente per un periodo o per periodi complessivamente superiori a 365 giorni in un periodo di 15 mesi.

  1. [Modified by paragraph 3 of Article 13 of the MLI] [Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo, si ritiene che il termine “stabile organizzazione” non comprenda:

    (a) l’uso di strutture al solo scopo di stoccaggio, esposizione o consegna di beni o merci appartenenti all’impresa;

    (b) il mantenimento di uno stock di beni o merci appartenenti all’impresa al solo scopo di stoccaggio, esposizione o consegna;

    (c) il mantenimento di uno stock di beni o merci appartenenti all’impresa al solo scopo di essere trasformati da un’altra impresa;

    (d) il mantenimento di una sede fissa di affari al solo scopo di acquistare beni o merci o di raccogliere informazioni per l’impresa;

    (e) il mantenimento di una sede fissa di affari al solo scopo di esercitare, per l’impresa, qualsiasi altra attività di carattere preparatorio o ausiliario;

    (f) il mantenimento di una sede fissa d’affari esclusivamente per qualsiasi combinazione delle attività di cui alle lettere da a) a e), a condizione che l’attività globale della sede fissa d’affari risultante da tale combinazione sia di carattere preparatorio o ausiliario].

    Il seguente paragrafo 3 dell’articolo 13 del MLI sostituisce il paragrafo 4 dell’articolo 5 del presente accordo:

    ARTICOLO 13 DEL MLI – ELUSIONE ARTIFICIALE DELLO STATUS DI STABILE ORGANIZZAZIONE ATTRAVERSO LE ESENZIONI PER ATTIVITÀ SPECIFICHE

    (Opzione B)

    Nonostante [Article 5 of the Agreement], si ritiene che il termine “stabile organizzazione” non includa:

    1. a) le attività specificamente elencate in [paragraph 4 of Article 5 of the Agreement] come attività che si ritiene non costituiscano una stabile organizzazione, indipendentemente dal fatto che l’eccezione allo status di stabile organizzazione dipenda o meno dal fatto che l’attività sia di carattere preparatorio o ausiliario, tranne nella misura in cui [the provision] prevede esplicitamente che un’attività specifica è considerata non costituire una stabile organizzazione se l’attività è di carattere preparatorio o ausiliario;
    1. b) il mantenimento di una sede fissa di affari al solo scopo di esercitare, per l’impresa, qualsiasi attività non descritta nel comma a), a condizione che questa attività sia di carattere preparatorio o ausiliario;
    1. c) il mantenimento di una sede fissa d’affari unicamente per qualsiasi combinazione di attività menzionate nei commi a) e b), a condizione che l’attività globale della sede fissa d’affari risultante da questa combinazione sia di carattere preparatorio o ausiliario.
    1. 3. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, quando una persona – diversa da un agente con uno status indipendente al quale si applica il paragrafo 6 – agisce per conto di un’impresa ed ha ed esercita abitualmente in uno Stato contraente il potere di concludere contratti a nome dell’impresa, si considera che l’impresa ha una stabile organizzazione in detto Stato per tutte le attivita’ che detta persona svolge per l’impresa, a meno che le attivita’ di detta persona siano limitate a quelle indicate nel paragrafo 4 che, se esercitate attraverso una sede fissa di affari, non farebbero di tale sede fissa di affari una stabile organizzazione ai sensi delle disposizioni di detto paragrafo.
    1. Non si considera che un’impresa abbia una stabile organizzazione in uno Stato contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria attivita’ per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell’ambito della loro ordinaria attivita’.
    1. Il fatto che una societa’ residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una societa’ residente dell’altro Stato contraente ovvero svolga la sua attivita’ in questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce di per se’ motivo sufficiente per far considerare una delle due societa’ una stabile organizzazione dell’altra.

     

    Articolo 6

    Reddito da beni immobili

    1. 1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili (compresi i redditi agricoli o forestali) situati nell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
    1. L’espressione “beni immobili” ha il significato che essa ha secondo il diritto dello Stato contraente in cui i beni in questione sono situati. L’espressione comprende in ogni caso gli accessori, il bestiame e le attrezzature utilizzate nell’agricoltura e nella silvicoltura, i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto comune concernenti la proprietà fondiaria, l’usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a pagamenti variabili o fissi quale corrispettivo dello sfruttamento o del diritto di sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti e altre risorse naturali; le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.
    1. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dall’utilizzazione diretta, dalla locazione o dall’impiego in qualsiasi altra forma di un bene immobile.
    1. 4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi dei beni immobili di un’impresa e ai redditi dei beni immobili utilizzati per la prestazione di servizi personali indipendenti.

     

    Articolo 7

    Profitti d’impresa

    1. 1. Gli utili di un’impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l’impresa non svolga la sua attivita’ nell’altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l’impresa esercita attività come detto, gli utili dell’impresa possono essere tassati nell’altro Stato, ma solo nella misura in cui sono attribuibili a tale stabile organizzazione.
    1. 2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un’impresa di uno Stato contraente svolge la sua attivita’ nell’altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse trattato di un’impresa distinta e separata svolgente attivita’ identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall’impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione.
    1. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e di amministrazione generale sostenute nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione o altrove.
    1. 3. Qualora uno degli Stati contraenti segua la prassi di determinare gli utili da attribuire ad una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi dell’impresa tra le diverse parti di essa, la disposizione del paragrafo 2 non impedisce a detto Stato contraente di determinare gli utili da tassare secondo la ripartizione in uso; tuttavia, il metodo di riparto adottato dovra’ essere tale che il risultato sia conforme ai principi contenuti nel presente articolo.
    1. Nessun utile è attribuito a una stabile organizzazione a causa del semplice acquisto da parte di questa stabile organizzazione di beni o merci per l’impresa.
    1. Ai fini dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati con lo stesso metodo anno per anno, a meno che non vi siano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente.
    1. Se gli utili comprendono elementi di reddito che sono trattati separatamente in altri articoli del presente accordo, le disposizioni di tali articoli non sono interessate dalle disposizioni del presente articolo.

     

    Articolo 8

    Spedizione e trasporto aereo

    1. Gli utili che un’impresa di uno Stato contraente ritrae dall’esercizio di navi o aeromobili in traffico internazionale sono imponibili soltanto in detto Stato.
    1. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano anche agli utili derivanti dalla partecipazione a un pool, a un’impresa comune o a un’agenzia operativa internazionale.
    1. Ai fini del presente articolo, gli utili derivanti dall’esercizio di navi o aeromobili in traffico internazionale comprendono:

    (a) gli utili derivanti dal noleggio a scafo nudo di navi o aeromobili;

    (b) gli utili derivanti dall’uso, dalla manutenzione o dalla locazione di container (compresi i rimorchi e le relative attrezzature per il trasporto di container), utilizzati per il trasporto di beni o merci; e

    (c) gli interessi sui fondi connessi alle operazioni di navi o aeromobili; quando tale noleggio o tale uso, manutenzione o locazione, o tali interessi, a seconda dei casi, siano accessori all’esercizio di navi o aeromobili in traffico internazionale

    Articolo 9

    Imprese associate

    1. Dove

    (a) un’impresa di uno Stato contraente partecipa direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di un’impresa dell’altro Stato contraente, o

    (b) le stesse persone partecipano direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di un’impresa di uno Stato contraente e di un’impresa dell’altro Stato contraente,

    e, nell’uno e nell’altro caso, le due imprese sono vincolate, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, da condizioni diverse da quelle che esisterebbero tra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza di tali condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che, a causa di tali condizioni, non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati di conseguenza.

    1. [Sostituito dal paragrafo 1 dell’articolo 17 del MLI] [Quando uno Stato contraente include negli utili di un’impresa di questo Stato – e tassa di conseguenza – gli utili sui quali un’impresa dell’altro Stato contraente è stata assoggettata ad imposta in questo altro Stato e gli utili così inclusi sono utili che sarebbero stati realizzati dall’impresa del primo Stato se le condizioni stipulate tra le due imprese fossero state quelle che sarebbero state stipulate tra imprese indipendenti, allora quest’altro Stato effettua una rettifica appropriata dell’ammontare dell’imposta ivi applicata su tali utili convenuti. Nel determinare tale adeguamento, si terrà debitamente conto delle altre disposizioni del presente accordo e le autorità competenti degli Stati contraenti si consulteranno, se necessario, tra loro.

      Il seguente paragrafo 1 dell’articolo 17 del MLI sostituisce il paragrafo 2 dell’articolo 9 del presente accordo:

      ARTICOLO 17 DEL MLI – ADEGUAMENTI CORRISPONDENTI

      Dove un [Contracting State] include nei profitti di un’impresa di quel [Contracting State] – e tassa di conseguenza – gli utili su cui un’impresa dell’altro [Contracting State] è stato tassato in quell’altro [Contracting State] e gli utili così inclusi sono gli utili che sarebbero andati all’impresa della prima [Contracting State] se le condizioni fatte tra le due imprese fossero state quelle che sarebbero state fatte tra imprese indipendenti, allora quell’altro [Contracting State] effettua una rettifica appropriata dell’importo dell’imposta applicata su tali utili. Nel determinare tale adeguamento, si tiene debitamente conto delle altre disposizioni di [the Agreement] e le autorità competenti di [Contracting States] si consultano, se necessario, reciprocamente.

       

      Articolo 10

      Dividendi

      1. 1. I dividendi pagati da una societa’ residente di uno Stato contraente ad un residente dell’altro Stato contraente sono imponibili soltanto in detto altro Stato se la persona che percepisce i dividendi ne e’ l’effettivo beneficiario. Il presente paragrafo non pregiudica l’imposizione della società per quanto riguarda gli utili con i quali sono pagati i dividendi.
      1. Il termine “dividendi” utilizzato nel presente articolo designa i redditi derivanti da azioni, azioni di godimento o diritti di godimento, azioni minerarie, azioni dei fondatori o altri diritti, non aventi carattere di credito, che partecipano agli utili, nonché i redditi derivanti da altri diritti societari che sono soggetti allo stesso trattamento fiscale dei redditi da azioni dalla legislazione dello Stato di cui la società che effettua la distribuzione è residente.
      1. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell’altro Stato contraente di cui e’ residente la societa’ che paga i dividendi un’attivita’ commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, oppure una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente a detta stabile organizzazione o base fissa. In tal caso si applicano le disposizioni dell’articolo 7 o dell’articolo 14, a seconda dei casi.
      1. Qualora una societa’ residente di uno Stato contraente ricavi utili o redditi dall’altro Stato contraente, detto altro Stato non puo’ applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla societa’, a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad una stabile organizzazione o ad una base fissa situata in detto altro Stato, né assoggettare gli utili non distribuiti della società a un’imposta sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti consistono in tutto o in parte in utili o redditi realizzati in tale altro Stato.

       

      Articolo 11

      Interesse

      1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e posseduti per il tramite di un residente dell’altro Stato contraente sono imponibili soltanto in detto altro Stato.
      1. Il termine “interessi” utilizzato nel presente articolo indica i redditi da crediti di qualsiasi natura, garantiti o meno da ipoteca e portanti o meno un diritto di partecipazione agli utili del debitore, e in particolare i redditi dei titoli di Stato e i redditi delle obbligazioni, compresi i premi connessi a tali titoli, obbligazioni o obbligazioni. Le penalità di mora non sono considerate interessi ai fini del presente articolo.
      1. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo degli interessi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell’altro Stato contraente dal quale provengono gli interessi un’attivita’ commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, oppure una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il credito generatore degli interessi si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso si applicano le disposizioni dell’articolo 7 o dell’articolo 14, a seconda dei casi.
      1. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e un’altra persona, l’ammontare degli interessi, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, supera l’ammontare che sarebbe stato convenuto tra il debitore e il beneficiario effettivo in assenza di tali relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest’ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti rimane imponibile secondo la legislazione di ciascuno Stato contraente, tenendo conto delle altre disposizioni del presente accordo.

       

      Articolo 12

      Royalties

      1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
      1. Tuttavia, tali canoni possono anche essere tassati nello Stato contraente dal quale essi provengono e secondo la legislazione di detto Stato, ma se il beneficiario effettivo dei canoni e’ un residente dell’altro Stato contraente, l’imposta cosi’ applicata non puo’ eccedere il 7 per cento dell’ammontare lordo dei canoni.
      1. Il termine “royalties” utilizzato in questo articolo significa pagamenti di qualsiasi tipo ricevuti come corrispettivo per l’uso o il diritto di usare qualsiasi diritto d’autore di opere letterarie, artistiche o scientifiche, comprese le pellicole cinematografiche, o film o nastri utilizzati per la trasmissione radiofonica o televisiva, qualsiasi brevetto, marchio, disegno o modello, piano, formula o processo segreto, o per informazioni riguardanti esperienze industriali, commerciali o scientifiche.
      1. 3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei canoni, residente di uno Stato contraente, eserciti nell’altro Stato contraente dal quale provengono i canoni un’attivita’ commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, oppure una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed i diritti o i beni generatori dei canoni si ricolleghino effettivamente ad esse. In tal caso, si applicano le disposizioni dell’articolo 7 o dell’articolo 14, a seconda dei casi.
      1. I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa per le cui necessita’ sorge l’obbligo al pagamento dei canoni e tali canoni sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, i canoni stessi si considerano provenienti dallo Stato in cui e’ situata la stabile organizzazione o la base fissa.
      1. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e un’altra persona, l’ammontare dei canoni, tenuto conto della prestazione per la quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra il debitore e il beneficiario effettivo in assenza di tali relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest’ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti rimane imponibile secondo la legislazione di ciascuno Stato contraente, tenendo conto delle altre disposizioni del presente accordo.

       

      Articolo 13

      Guadagni di capitale

      1. 1. Gli utili che un residente di uno Stato contraente ritrae dall’alienazione di un bene immobile di cui all’articolo 6 situato nell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
      1. Gli utili derivanti dall’alienazione di beni mobili facenti parte della proprieta’ aziendale di una stabile organizzazione che un’impresa di uno Stato contraente ha nell’altro Stato contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell’altro Stato contraente per l’esercizio di una professione indipendente, compresi gli utili derivanti dall’alienazione di detta stabile organizzazione (da sola o con l’intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili in detto altro Stato.
      1. Gli utili che un residente di uno Stato contraente ritrae dall’alienazione di navi o di aeromobili utilizzati in traffico internazionale, o di beni mobili relativi all’esercizio di tali navi o aeromobili, sono imponibili soltanto in detto Stato.
      1. 1. Gli utili derivanti dall’alienazione di ogni bene diverso da quelli indicati nei paragrafi precedenti del presente articolo sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l’alienante e’ residente.

       

      Articolo 14

      Servizi personali indipendenti

      1. 1. I redditi che una persona fisica residente di uno Stato contraente ritrae dall’esercizio di una libera professione o da altre attivita’ di carattere indipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, salvo nei casi seguenti, nei quali tali redditi sono imponibili anche nell’altro Stato contraente:

      (a) se egli dispone regolarmente nell’altro Stato contraente di una base fissa per l’esercizio delle sue attività; in tal caso, solo la parte di reddito attribuibile a detta base fissa è imponibile in detto altro Stato contraente; o

      (b) se il suo soggiorno nell’altro Stato contraente e’ per un periodo o periodi che superano complessivamente 365 giorni in un periodo di 15 mesi; in tal caso, solo la parte del reddito derivante dalle sue attivita’ esercitate in questo altro Stato e’ imponibile in detto altro Stato.

      1. Il termine “servizi professionali” include in particolare le attività scientifiche, letterarie, artistiche, educative o di insegnamento indipendenti, così come le attività indipendenti di medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.

      Articolo 15

      Servizi personali dipendenti

      1. 1. Salve le disposizioni degli articoli 16, 18 e 19, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un lavoro subordinato sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che il lavoro subordinato non venga svolto nell’altro Stato contraente. Se l’impiego viene esercitato in questo modo, la remunerazione che ne deriva può essere tassata in quell’altro Stato.
      1. 2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un lavoro subordinato svolto nell’altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se:

      (a) il destinatario è presente nell’altro Stato per un periodo o periodi che non superano in totale 183 giorni in un periodo di dodici mesi che inizia o termina nell’anno civile in questione; e

      (b)la remunerazione è pagata da, o per conto di, un datore di lavoro che non è residente dell’altro Stato; e

      (c) la retribuzione non è a carico di una stabile organizzazione o di una base fissa che il datore di lavoro ha nell’altro Stato.

      1. 1. Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo, le remunerazioni percepite in corrispettivo di un lavoro subordinato svolto a bordo di una nave o di un aeromobile impiegati in traffico internazionale da un’impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato. Tuttavia, se la remunerazione viene percepita da un residente dell’altro Stato contraente, essa può essere tassata anche in quest’altro Stato.

       

      Articolo 16

      Emolumenti degli amministratori

      I compensi degli amministratori e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in qualita’ di membro del consiglio di amministrazione di una societa’ residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

       

      Articolo 17

      Artisti e sportivi

      1. 1. Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali esercitate nell’altro Stato contraente in qualita’ di artista dello spettacolo, quale un artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione, o di musicista, nonche’ di sportivo, sono imponibili in detto altro Stato.
      1. 1. Quando il reddito derivante dalle attivita’ personali esercitate da un artista dello spettacolo o da uno sportivo o ad esse collegato viene attribuito non all’artista o allo sportivo stesso, ma ad un’altra persona, detto reddito puo’ essere tassato nello Stato contraente in cui le attivita’ dell’artista o dello sportivo sono esercitate, nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15.
      1. 3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano ai redditi derivanti da attivita’ esercitate in uno Stato contraente da un artista o da uno sportivo se la visita in tale Stato e’ interamente o principalmente sostenuta da fondi pubblici di uno o di entrambi gli Stati contraenti o da loro enti locali o statutari. In tal caso, i redditi sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui l’artista o lo sportivo e’ residente.

       

      Articolo 18

      Pensioni

      1. 1. Salve le disposizioni del paragrafo 2 dell’articolo 19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego sono imponibili soltanto in detto Stato.
      1. 3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le pensioni e gli altri pagamenti effettuati in base ad un regime di sicurezza sociale di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato.
      1. 2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe (comprese le somme forfettarie) provenienti da uno Stato contraente e pagate ad un residente dell’altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato, a condizione che tali pagamenti derivino da contributi versati o da accantonamenti effettuati nell’ambito di un regime pensionistico dal beneficiario o per suo conto e che tali contributi, accantonamenti o pensioni o altre remunerazioni analoghe siano stati assoggettati ad imposta nel primo Stato secondo le normali disposizioni della sua legislazione fiscale.

       

      Articolo 19

      Servizio governativo

      (a) Gli stipendi, i salari e le altre remunerazioni analoghe pagate da uno Stato contraente o da un suo ente locale o da un suo organismo statutario ad una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o ente o organismo sono imponibili soltanto in detto Stato.

      (b) Tuttavia, tali salari, stipendi e altre remunerazioni analoghe sono imponibili nell’altro Stato contraente soltanto se i servizi sono resi in detto Stato e la persona fisica è un residente di detto Stato che:

      (i) è un cittadino di quello Stato; o

      (ii) non è diventato residente di tale Stato al solo scopo di prestare i servizi.

      (2. a) Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate da uno Stato contraente o da un suo ente locale o da un suo organismo statutario, o provenienti da fondi da essi costituiti, ad una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o ente o organismo, sono imponibili soltanto in questo Stato.

      (b) Tuttavia, tali pensioni ed altre remunerazioni analoghe sono imponibili soltanto nell’altro Stato contraente se la persona fisica e’ residente e cittadino di detto Stato.

      1. Le disposizioni degli articoli 15, 16, 17 e 18 si applicano agli stipendi, salari e altre remunerazioni analoghe in relazione a servizi resi nell’ambito di un’attivita’ esercitata da uno Stato contraente o da un suo ente locale o da un organismo statutario.

       

      Articolo 20

      Pagamenti degli studenti

      che uno studente o un apprendista il quale e’, o era immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente, un residente dell’altro Stato contraente e che soggiorna nel primo Stato al solo scopo di compiervi i suoi studi o di completarvi la propria formazione professionale, non e’ imponibile in detto Stato, a condizione che tali pagamenti provengano da fonti situate fuori di detto Stato.

      Articolo 21

      Altre entrate

      1. Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, di qualsiasi provenienza, che non sono stati trattati negli articoli precedenti del presente Accordo, sono imponibili soltanto in detto Stato.
      1. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano ai redditi diversi da quelli derivanti da beni immobili definiti al paragrafo 2 dell’articolo 6, nel caso in cui il beneficiario di tali redditi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell’altro Stato contraente un’attivita’ commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, oppure una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il diritto o il bene produttivo del reddito si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso si applicano le disposizioni dell’articolo 7 o dell’articolo 14, a seconda dei casi.
      1. 3. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente non trattati negli articoli precedenti del presente Accordo e provenienti dall’altro Stato contraente sono imponibili anche in detto altro Stato.

       

      Articolo 22

      Capitale

      1. Il capitale rappresentato da un bene immobile di cui all’articolo 6, posseduto da un residente di uno Stato contraente e situato nell’altro Stato contraente, e’ imponibile in detto altro Stato.
      1. 1. Il patrimonio costituito da beni mobili facenti parte della proprieta’ aziendale di una stabile organizzazione che un’impresa di uno Stato contraente ha nell’altro Stato contraente, ovvero da beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell’altro Stato contraente per l’esercizio di una professione indipendente, e’ imponibile in detto altro Stato.
      1. 1. Il patrimonio costituito da navi ed aeromobili impiegati nel traffico internazionale da un residente di uno Stato contraente e dai beni mobili relativi all’esercizio di dette navi ed aeromobili e’ imponibile soltanto in detto Stato. 4. Tutti gli altri elementi del capitale di un residente di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato.

      Articolo 23

      Eliminazione della doppia imposizione

      1. A Singapore, la doppia imposizione viene evitata come segue: Se un residente di Singapore ricava dal Lussemburgo un reddito che, conformemente alle disposizioni del presente Accordo, può essere tassato in Lussemburgo, Singapore, fatte salve le sue leggi relative all’imputazione dell’imposta dovuta in un paese diverso da Singapore, ammette l’imposta lussemburghese pagata, direttamente o mediante deduzione, come credito rispetto all’imposta di Singapore dovuta sul reddito di tale residente. Se tale reddito è un dividendo pagato da una società residente del Lussemburgo a un residente di Singapore che è una società che possiede direttamente o indirettamente non meno del 10 per cento del capitale sociale della prima società, il credito tiene conto dell’imposta lussemburghese pagata da tale società sulla parte dei suoi utili con cui è pagato il dividendo.
      1. Nel Lussemburgo, la doppia imposizione sarà evitata come segue: Fatte salve le disposizioni della legge lussemburghese relative all’eliminazione della doppia imposizione che non pregiudicano il principio generale di cui sopra, la doppia imposizione sarà eliminata come segue

      (a) Se un residente del Lussemburgo ricava un reddito o possiede un capitale che, conformemente alle disposizioni del presente Accordo, può essere tassato a Singapore, il Lussemburgo, fatte salve le disposizioni dei sottoparagrafi (b), (c) e (d), esentare tali redditi o capitali dall’imposta, ma può, per calcolare l’ammontare dell’imposta sui restanti redditi o capitali del residente, applicare le stesse aliquote d’imposta come se i redditi o capitali non fossero stati esentati.

      (b) Se un residente del Lussemburgo ricava un reddito che, conformemente alle disposizioni dell’articolo 12, dell’articolo 17 e del paragrafo 3 dell’articolo 21, può essere tassato a Singapore, il Lussemburgo ammette in deduzione dall’imposta sul reddito delle persone fisiche o dall’imposta sulle società di tale residente un importo pari all’imposta pagata a Singapore. Tale deduzione non può tuttavia superare la parte dell’imposta, calcolata prima della deduzione, che è attribuibile a tali elementi di reddito derivati da Singapore.

      (c) Le disposizioni della lettera (a) non si applicano ai redditi derivati o al capitale posseduto da un residente del Lussemburgo qualora Singapore applichi le disposizioni del presente Accordo per esentare tali redditi o capitale dall’imposta o applichi a tali redditi le disposizioni del paragrafo 2 dell’articolo 12.

      (d) Se una società residente del Lussemburgo ricava dividendi da fonti di Singapore, il Lussemburgo esenta tali dividendi dall’imposta, a condizione che la società residente del Lussemburgo detenga direttamente almeno il 10 per cento del capitale della società che paga i dividendi dall’inizio dell’anno contabile e se questa società è soggetta a Singapore a un’imposta sul reddito corrispondente all’imposta lussemburghese sulle società. Le suddette azioni della società di Singapore sono, alle stesse condizioni, esenti dall’imposta lussemburghese sul capitale. L’esenzione di cui al presente sottoparagrafo si applica anche a prescindere dal fatto che la società di Singapore sia esentata dalle imposte o tassata ad un’aliquota ridotta a Singapore in conformità alle leggi di Singapore che prevedono incentivi per la promozione dello sviluppo economico a Singapore.

       

      Articolo 24

      Non discriminazione

      1. 1. I cittadini di uno Stato contraente non sono assoggettati nell’altro Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o piu’ onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i cittadini di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione, in particolare per quanto concerne la residenza.
      1. L’imposizione di una stabile organizzazione che un’impresa di uno Stato contraente ha nell’altro Stato contraente non deve essere meno favorevole di quella applicata alle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima attivita’.
      1. Nessuna disposizione del presente articolo può essere interpretata nel senso di obbligare uno Stato contraente a concedere a:

      (a) ai residenti dell’altro Stato contraente le deduzioni personali, gli sgravi e le riduzioni d’imposta che esso accorda ai propri residenti; o

      (b) ai cittadini dell’altro Stato contraente le deduzioni personali, gli abbattimenti e le riduzioni d’imposta che esso accorda ai propri cittadini che non sono residenti di detto Stato o alle altre persone indicate nella legislazione fiscale di detto Stato.

      1. 1. Fatta salva l’applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 dell’articolo 9, del paragrafo 4 dell’articolo 11 o del paragrafo 6 dell’articolo 12, gli interessi, i canoni ed altre spese pagati da un’impresa di uno Stato contraente ad un residente dell’altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta impresa, nelle stesse condizioni in cui lo sarebbero se fossero pagati ad un residente del primo Stato. Parimenti, i debiti di un’impresa di uno Stato contraente nei confronti di un residente dell’altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione del patrimonio imponibile di detta impresa, alle stesse condizioni che se fossero stati contratti nei confronti di un residente del primo Stato.
      1. Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale e’ in tutto o in parte posseduto o controllato, direttamente o indirettamente, da uno o piu’ residenti dell’altro Stato contraente, non sono assoggettate nel primo Stato ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o piu’ onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese analoghe del primo Stato.
      1. Quando uno Stato contraente concede ai suoi cittadini incentivi fiscali destinati a promuovere lo sviluppo economico o sociale conformemente alla sua politica e ai suoi criteri nazionali, ciò non può essere interpretato come una discriminazione ai sensi del presente articolo. 7. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle imposte oggetto del presente accordo.

       

      Articolo 25

      Procedura di accordo reciproco

      1. 1. Quando una persona ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per lui un’imposizione non conforme alle disposizioni del presente Accordo, essa puo’, indipendentemente dai ricorsi previsti dal diritto interno di detti Stati, sottoporre il caso all’autorita’ competente dello Stato contraente di cui e’ residente o, se il suo caso rientra nel paragrafo 1 dell’articolo 24, a quella dello Stato contraente di cui possiede la nazionalita’. Il caso deve essere presentato entro tre anni dalla prima notifica dell’azione che risulta in una tassazione non conforme alle disposizioni dell’accordo.
      1. L’autorità competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non è in grado di giungere ad una soluzione soddisfacente, cercherà di risolvere il caso per via di amichevole composizione con l’autorità competente dell’altro Stato contraente, al fine di evitare un’imposizione non conforme all’Accordo. Ogni accordo raggiunto sarà attuato nonostante i limiti di tempo previsti dal diritto interno degli Stati contraenti
      1. Le autorità competenti degli Stati contraenti si sforzeranno di risolvere di comune accordo qualsiasi difficoltà o dubbio che possa sorgere in merito all’interpretazione o all’applicazione dell’accordo. Possono anche consultarsi per eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dall’accordo.
      2. Le autorità competenti degli Stati contraenti possono comunicare direttamente tra loro al fine di raggiungere un accordo nel senso dei paragrafi precedenti

      La seguente Parte VI del MLI si applica al presente accordo:12

      PARTE VI DEL MLI (ARBITRATO)

      Articolo 19

      (Arbitrato obbligatorio vincolante) del MLI

      1. Dove:
      1. a) nell’ambito di [paragraph 1 of Article 25 of this Agreement], una persona ha presentato un caso all’autorità competente di un [Contracting State] sulla base del fatto che le azioni di uno o di entrambi i [Contracting States] hanno comportato per questa persona una tassazione non conforme alle disposizioni di [the Agreement]; e
      1. b) le autorità competenti non sono in grado di raggiungere un accordo per risolvere il caso secondo [paragraph 2 of Article 25 of the Agreement]entro un periodo di due anni a partire dalla data di inizio di cui al paragrafo 8 o 9 [of Article 19 of the MLI], a seconda dei casi (a meno che, prima della scadenza di tale termine, le autorità competenti del [Contracting States] hanno concordato un periodo di tempo diverso rispetto a quel caso e hanno notificato tale accordo alla persona che ha presentato il caso),

      qualsiasi questione irrisolta derivante dal caso sarà, se la persona lo richiede per iscritto, sottoposta ad arbitrato secondo le modalità descritte in [Part VI of the MLI], secondo le regole o le procedure concordate dalle autorità competenti del [Contracting States] conformemente alle disposizioni di [paragraph 10 of Article 19 of the MLI].

      1. Se un’autorità competente ha sospeso la procedura amichevole di cui al paragrafo 1 [of Article 19 of the MLI] perché una causa relativa a una o più delle stesse questioni è pendente dinanzi al tribunale o al tribunale amministrativo, il termine previsto alla lettera b) del paragrafo 1 [of Article 19 of the MLI] smetterà di funzionare fino a quando una decisione finale sia stata resa dalla corte o dal tribunale amministrativo o il caso sia stato sospeso o ritirato. Inoltre, se una persona che ha presentato un caso e un’autorità competente hanno concordato di sospendere la procedura di mutuo accordo, il periodo previsto alla lettera b) del paragrafo 1 [of Article 19 of the MLI] cesserà di decorrere fino alla revoca della sospensione.
      1. Se entrambe le autorità competenti convengono che una persona direttamente interessata dal caso non ha fornito tempestivamente le informazioni materiali supplementari richieste da una delle autorità competenti dopo l’inizio del periodo previsto alla lettera b) del paragrafo 1 [of Article 19 of the MLI], il periodo previsto alla lettera b) del paragrafo 1 [of Article 19 of the MLI] è prorogato per un periodo di tempo pari al periodo che inizia alla data in cui le informazioni sono state richieste e termina alla data in cui tali informazioni sono state fornite.
      1. a) La decisione arbitrale rispetto alle questioni sottoposte all’arbitrato sarà attuata attraverso l’accordo reciproco riguardante il caso di cui al paragrafo 1 [of Article 19 of the MLI]. La decisione arbitrale è definitiva.
      1. b) La decisione arbitrale è vincolante per entrambi i [Contracting States] tranne nei seguenti casi:
      1. i) se una persona direttamente interessata dal caso non accetta l’accordo reciproco che attua la decisione arbitrale. In tal caso, il caso non potrà essere preso in considerazione dalle autorità competenti. L’accordo reciproco che attua la decisione arbitrale sul caso è considerato non accettato da una persona direttamente interessata dal caso se una persona direttamente interessata dal caso non ritira, entro 60 giorni dalla data in cui la notifica dell’accordo reciproco è stata inviata alla persona, tutte le questioni risolte nell’accordo reciproco che attua la decisione arbitrale dalla considerazione di qualsiasi tribunale o tribunale amministrativo o altrimenti termina qualsiasi procedimento giudiziario o amministrativo pendente rispetto a tali questioni in un modo coerente con tale accordo reciproco.
      1. ii) se una decisione definitiva dei tribunali di uno dei [Contracting States] stabilisce che la decisione arbitrale non è valida. In tal caso, la richiesta di arbitrato ai sensi del paragrafo 1 [of Article 19 of the MLI] sarà considerata come non presentata, e la procedura di arbitrato sarà considerata come non avvenuta (eccetto ai fini degli articoli 21 (Riservatezza della procedura di arbitrato) e 25 (Costi della procedura di arbitrato) [of the MLI]). In tal caso, una nuova richiesta di arbitrato può essere fatta a meno che le autorità competenti non concordino che tale nuova richiesta non debba essere permessa.

      iii) se una persona direttamente interessata dal caso porta avanti una causa sulle questioni che sono state risolte nell’accordo reciproco che attua la decisione arbitrale in qualsiasi corte o tribunale amministrativo.

      1. L’autorità competente che ha ricevuto la richiesta iniziale di procedura amichevole di cui alla lettera a) del paragrafo 1 [of Article 19 of the MLI], entro due mesi di calendario dal ricevimento della richiesta:
      1. a) inviare una notifica alla persona che ha presentato il caso che ha ricevuto la richiesta; e
      1. b) inviare una notifica di tale richiesta, insieme a una copia della richiesta, all’autorità competente dell’altro [Contracting State].
      1. Entro tre mesi di calendario dal momento in cui un’autorità competente riceve la richiesta di procedura amichevole (o una copia della stessa dall’autorità competente dell’altro [Contracting State]), essa deve
      1. a) notificare alla persona che ha presentato il caso e all’altra autorità competente che ha ricevuto le informazioni necessarie per intraprendere l’esame sostanziale del caso; o
      1. b) richiedere ulteriori informazioni a quella persona a tale scopo.
      1. Se ai sensi della lettera b) del paragrafo 6 [of Article 19 of the MLI]se una o entrambe le autorità competenti hanno chiesto alla persona che ha presentato il caso informazioni supplementari necessarie per procedere all’esame sostanziale del caso, l’autorità competente che ha chiesto le informazioni supplementari ne informa la persona e l’altra autorità competente entro tre mesi di calendario dal ricevimento di tali informazioni:
      1. a) di aver ricevuto le informazioni richieste; o
      2. b) che mancano ancora alcune delle informazioni richieste.
      1. Se nessuna delle due autorità competenti ha chiesto informazioni supplementari ai sensi della lettera b) del paragrafo 6 [of Article 19 of the MLI], la data di inizio di cui al paragrafo 1 [of Article 19 of the MLI] è la prima delle seguenti:
      1. a) la data in cui entrambe le autorità competenti hanno notificato la persona che ha presentato il caso ai sensi della lettera a) del paragrafo 6 [of Article 19 of the MLI]; e
      1. b) la data che è tre mesi di calendario dopo la notifica all’autorità competente dell’altro [Contracting State] ai sensi della lettera b) del paragrafo 5 [of Article 19 of the MLI].
      1. Qualora siano state richieste informazioni supplementari ai sensi della lettera b) del paragrafo 6 [of Article 19 of the MLI], la data di inizio di cui al paragrafo 1 [of Article 19 of the MLI] è la prima delle seguenti:
      1. a) l’ultima data in cui le autorità competenti che hanno richiesto informazioni supplementari hanno informato la persona che ha presentato il caso e l’altra autorità competente ai sensi della lettera a) del paragrafo 7 [of Article 19 of the MLI]; e
      1. b) la data che è tre mesi di calendario dopo che entrambe le autorità competenti hanno ricevuto tutte le informazioni richieste da una delle due autorità competenti dalla persona che ha presentato il caso.

      Tuttavia, se una o entrambe le autorità competenti inviano la notifica di cui alla lettera b) del paragrafo 7 [of Article 19 of the MLI], tale notifica è trattata come una richiesta di informazioni supplementari ai sensi della lettera b) del paragrafo 6 [of Article 19 of the MLI].

      1. Le autorità competenti di [Contracting States] stabiliscono di comune accordo, conformemente a [Article 25 of the Agreement], le modalità di applicazione delle disposizioni contenute in [Part VI of the MLI], comprese le informazioni minime necessarie a ciascuna autorità competente per procedere all’esame sostanziale del caso. Tale accordo deve essere concluso prima della data in cui le questioni irrisolte di un caso possono essere sottoposte per la prima volta all’arbitrato e può essere modificato di volta in volta in seguito
      1. Nonostante le altre disposizioni di [Article 19 of the MLI],
      1. a) qualsiasi questione irrisolta derivante da un caso di procedura amichevole che rientri altrimenti nell’ambito della procedura arbitrale prevista da [the MLI] non sarà sottoposta ad arbitrato, se una decisione su tale questione è già stata resa da un tribunale giudiziario o amministrativo di uno dei due [Contracting State];
      1. b) se, in qualsiasi momento dopo la presentazione di una richiesta di arbitrato e prima che il collegio arbitrale abbia comunicato la sua decisione alle autorità competenti di [Contracting States], una decisione relativa alla questione viene pronunciata da una corte o da un tribunale amministrativo di uno degli [Contracting States], la procedura di arbitrato si conclude.

      Articolo 20

      (Nomina degli arbitri) del MLI

      1. Tranne nella misura in cui le autorità competenti del [Contracting States] si accordano reciprocamente su regole diverse, i paragrafi da 2 a 4 [of Article 20 of the MLI] si applicano ai fini di [Part VI of the MLI].
      1. Le seguenti regole disciplinano la nomina dei membri di un collegio arbitrale:
      1. a) Il collegio arbitrale è composto da tre membri individuali con competenza o esperienza in questioni fiscali internazionali.
      1. b) Ogni autorità competente nomina un membro del collegio uninominale entro 60 giorni dalla data della richiesta di arbitrato ai sensi del paragrafo 1 dell’articolo 19 [of the MLI]. I due membri del collegio così nominati nominano, entro 60 giorni dalla loro nomina, un terzo membro che funge da presidente del collegio arbitrale. Il presidente non deve essere cittadino o residente di nessuno dei due [Contracting State].
      1. c) Ogni membro nominato nel collegio arbitrale deve essere imparziale e indipendente dalle autorità competenti, dalle amministrazioni fiscali e dai ministeri delle finanze degli Stati membri. [Contracting States] e di tutte le persone direttamente interessate al caso (nonché dei loro consulenti) al momento di accettare una nomina, mantenere la propria imparzialità e indipendenza durante tutto il procedimento ed evitare per un periodo di tempo ragionevole qualsiasi comportamento che possa danneggiare l’apparenza di imparzialità e indipendenza degli arbitri rispetto al procedimento.
      1. Nel caso in cui l’autorità competente di un [Contracting State] non nomina un membro del collegio arbitrale nei modi e nei termini indicati al paragrafo 2 [of Article 20 of the MLI] o approvato dalle autorità competenti del [Contracting States]un membro è nominato a nome di tale autorità competente dal funzionario di grado più elevato del Centro per la politica e l’amministrazione fiscale dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico che non sia cittadino né dell’uno né dell’altro paese [Contracting State].
      1. Se i due membri iniziali del collegio arbitrale non nominano il presidente nel modo e nei termini specificati nel paragrafo 2 [of Article 20 of the MLI] o approvato dalle autorità competenti del [Contracting States]Il presidente è nominato dal funzionario di grado più elevato del Centro per la politica e l’amministrazione fiscale dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico che non sia cittadino di uno dei due paesi. [Contracting State].

      Articolo 21

      (Riservatezza dei procedimenti arbitrali) del MLI

      1. Solo ai fini dell’applicazione delle disposizioni di [Part VI of the MLI] e delle disposizioni di [the Agreement] e delle leggi nazionali del [Contracting States] relative allo scambio di informazioni, alla riservatezza e all’assistenza amministrativa, i membri del collegio arbitrale e un massimo di tre persone per membro (e i futuri arbitri solo nella misura necessaria a verificare la loro capacità di soddisfare i requisiti di arbitri) sono considerati persone o autorità a cui possono essere comunicate le informazioni. Le informazioni ricevute dal collegio arbitrale o dai futuri arbitri e le informazioni che le autorità competenti ricevono dal collegio arbitrale sono considerate informazioni scambiate ai sensi delle disposizioni di [the Agreement] relative allo scambio di informazioni e all’assistenza amministrativa.
      1. Le autorità competenti del [Contracting States] assicurano che i membri del collegio arbitrale e il loro personale accettino per iscritto, prima di agire in un procedimento arbitrale, di trattare qualsiasi informazione relativa al procedimento arbitrale in modo coerente con gli obblighi di riservatezza e di non divulgazione descritti nelle disposizioni di [the Agreement] relative allo scambio di informazioni e all’assistenza amministrativa e secondo le leggi applicabili del [Contracting States].

      Articolo 22

      (Risoluzione di un caso prima della conclusione dell’arbitrato) del MLI

      Ai fini di [Part VI of the MLI] e delle disposizioni di [the Agreement] che prevedono la risoluzione dei casi tramite accordo reciproco, la procedura di accordo reciproco, così come il procedimento arbitrale, in relazione a un caso, termina se, in qualsiasi momento dopo che è stata presentata una richiesta di arbitrato e prima che il collegio arbitrale abbia consegnato la sua decisione alle autorità competenti del [Contracting States]:

      1. a) le autorità competenti di [Contracting States] raggiungono un accordo reciproco per risolvere il caso; o
      1. b) la persona che ha presentato il caso ritira la richiesta di arbitrato o la richiesta di procedura amichevole.

      Articolo 23

      (Tipo di processo arbitrale) del MLI

      Arbitrato dell’offerta finale

      1. Tranne nella misura in cui le autorità competenti di [Contracting States] si accordano reciprocamente su regole diverse, le seguenti regole si applicano in relazione a un procedimento arbitrale ai sensi di [Part VI of the MLI]:
      1. a) Dopo che un caso è sottoposto ad arbitrato, l’autorità competente di ogni [Contracting State] presenta al collegio arbitrale, entro una data stabilita di comune accordo, una proposta di risoluzione che affronta tutte le questioni irrisolte del caso (tenendo conto di tutti gli accordi precedentemente raggiunti in quel caso tra le autorità competenti del [Contracting States]). La proposta di risoluzione si limita a una disposizione di specifici importi monetari (per esempio, di reddito o di spesa) o, se specificato, l’aliquota massima di imposta applicata ai sensi di [the Agreement], per ogni rettifica o questione simile nel caso. In un caso in cui le autorità competenti del [Contracting States] non sono stati in grado di raggiungere un accordo su una questione riguardante le condizioni di applicazione di una disposizione di [the Agreement] (di seguito denominata “questione di soglia”), come ad esempio se un individuo sia residente o se esista una stabile organizzazione, le autorità competenti possono presentare proposte di risoluzione alternative in merito a questioni la cui determinazione è subordinata alla risoluzione di tali questioni di soglia.
      1. b) L’autorità competente di ogni [Contracting State] può anche presentare un documento di supporto da sottoporre al collegio arbitrale. Ogni autorità competente che presenta una proposta di risoluzione o un documento di supporto ne fornisce una copia all’altra autorità competente entro la data in cui la proposta di risoluzione e il documento di supporto dovevano essere presentati. Ciascuna autorità competente può inoltre presentare al collegio arbitrale, entro una data stabilita di comune accordo, una risposta alla proposta di risoluzione e al documento di supporto presentato dall’altra autorità competente. Una copia di ogni presentazione di risposta è fornita all’altra autorità competente entro la data in cui la presentazione della risposta era dovuta.
      1. c) Il collegio arbitrale sceglie come decisione una delle risoluzioni proposte per il caso presentate dalle autorità competenti in relazione a ciascuna questione e ad eventuali questioni di soglia, e non include una motivazione o qualsiasi altra spiegazione della decisione. La decisione arbitrale sarà adottata da una maggioranza semplice dei membri del panel. Il collegio arbitrale consegna la sua decisione per iscritto alle autorità competenti di [Contracting States]. La decisione arbitrale non ha valore di precedente.
      1. Prima dell’inizio del procedimento arbitrale, le autorità competenti del [Contracting States] si assicura che ogni persona che ha presentato il caso e i suoi consulenti accettino per iscritto di non divulgare a nessun’altra persona le informazioni ricevute durante il procedimento arbitrale dall’autorità competente o dal collegio arbitrale. La procedura di mutuo accordo secondo [the Agreement]così come la procedura di arbitrato sotto [Part VI of the MLI], per quanto riguarda il caso termina se, in qualsiasi momento dopo che è stata fatta una richiesta di arbitrato e prima che il collegio arbitrale abbia consegnato la sua decisione alle autorità competenti del [Contracting States]una persona che ha presentato il caso o uno dei suoi consulenti viola materialmente tale accordo

      Articolo 25

      (Costi dei procedimenti arbitrali) del MLI

      In una procedura di arbitrato sotto [Part VI of the MLI], gli onorari e le spese dei membri del collegio arbitrale, così come tutte le spese sostenute in relazione alla procedura di arbitrato da [Contracting States], sono a carico di [Contracting States] in un modo che sarà stabilito di comune accordo tra le autorità competenti di [Contracting States]. In mancanza di tale accordo, ogni [Contracting State] sosterrà le proprie spese e quelle del membro del panel nominato. Il costo del presidente del collegio arbitrale e le altre spese associate allo svolgimento del procedimento arbitrale sono sostenute da [Contracting States] in parti uguali. Paragrafi 2 e 3 dell’articolo 26 (Compatibilità) del MLI

      1. Qualsiasi questione irrisolta derivante da un caso di procedura amichevole altrimenti nell’ambito del processo di arbitrato previsto in [Part VI of the MLI] non è sottoposta ad arbitrato se la questione rientra nell’ambito di un caso per il quale è stato precedentemente costituito un collegio arbitrale o un organismo simile in conformità con una convenzione bilaterale o multilaterale che prevede l’arbitrato obbligatorio e vincolante delle questioni irrisolte derivanti da un caso di procedura amichevole.
      1. [Nothing] in [Part VI of the MLI] pregiudica l’adempimento di obblighi più ampi per quanto riguarda l’arbitrato di questioni irrisolte che sorgono nell’ambito di una procedura amichevole risultante da altre convenzioni di cui [Contracting States] è o sarà parte. La lettera a) del paragrafo 2 dell’articolo 28 del MLI

      Ai sensi della lettera a) del paragrafo 2 dell’articolo 28 dell’MLI, Singapore formula le seguenti riserve riguardo all’ambito dei casi che possono essere oggetto di arbitrato ai sensi delle disposizioni della parte VI dell’MLI:

      1. a) La Repubblica di Singapore si riserva il diritto di escludere dall’ambito della Parte VI (Arbitrato) i casi che riguardano l’applicazione delle sue regole generali anti-evasione nazionali contenute nella Sezione 33 della Legge sull’Imposta sul Reddito, la giurisprudenza o le dottrine giuridiche. Qualsiasi disposizione successiva che sostituisca, modifichi o aggiorni queste norme antielusione sarebbe anche compresa. La Repubblica di Singapore notificherà al Depositario qualsiasi disposizione successiva.
      1. b) Qualora una riserva formulata dall’altra giurisdizione contraente a un accordo fiscale coperto ai sensi dell’articolo 28(2)(a) si riferisca esclusivamente al proprio diritto interno (comprese le disposizioni legislative, la giurisprudenza, la dottrina giudiziaria e le sanzioni), la Repubblica di Singapore si riserva il diritto di escludere dall’ambito della Parte VI i casi che sarebbero esclusi dall’ambito della Parte VI se la riserva dell’altra giurisdizione contraente fosse formulata con riferimento a qualsiasi disposizione analoga del diritto interno della Repubblica di Singapore o a qualsiasi disposizione successiva che sostituisce, modifica o aggiorna tali disposizioni. L’autorità competente della Repubblica di Singapore si consulterà con l’autorità competente dell’altra giurisdizione contraente al fine di specificare tali disposizioni analoghe esistenti nel diritto interno della Repubblica di Singapore nell’accordo concluso conformemente all’articolo 19(10)

      Articolo 26

      Scambio di informazioni

      1. Le autorita’ competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni prevedibilmente pertinenti per l’applicazione delle disposizioni del presente Accordo o per l’amministrazione o l’applicazione delle leggi interne concernenti le imposte di qualsiasi natura e descrizione imposte per conto degli Stati contraenti o dei loro enti locali, nella misura in cui la tassazione che ne deriva non sia contraria all’Accordo. Lo scambio di informazioni non è limitato dagli articoli 1 e 2.
      1. 2. Le informazioni ricevute in base al paragrafo 1 da uno Stato contraente saranno tenute segrete, analogamente alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna di detto Stato e saranno comunicate soltanto alle persone o alle autorita’ (ivi compresi i tribunali e gli organi amministrativi) incaricate dell’accertamento o della riscossione delle imposte di cui al paragrafo 1, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, delle decisioni sui ricorsi relativi a tali imposte o del controllo delle stesse. Tali persone o autorità utilizzeranno le informazioni solo per tali scopi. Possono divulgare le informazioni in procedimenti giudiziari pubblici o in decisioni giudiziarie.
      1. In nessun caso le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 possono essere interpretate in modo da imporre ad uno Stato contraente l’obbligo:

      (a) di attuare misure amministrative in contrasto con le leggi e le pratiche amministrative di questo o dell’altro Stato contraente;

      (b) per fornire informazioni che non possono essere ottenute in virtù della legislazione o del normale corso dell’amministrazione di questo o dell’altro Stato contraente;

      (c) fornire informazioni che rivelerebbero un segreto commerciale, aziendale, industriale o professionale o un processo commerciale, o informazioni la cui divulgazione sarebbe contraria all’ordine pubblico (ordre public).

      1. Se le informazioni sono richieste da uno Stato contraente conformemente al presente articolo, l’altro Stato contraente utilizza le proprie misure di raccolta di informazioni per ottenere le informazioni richieste, anche se tale altro Stato non ha bisogno di tali informazioni per i propri fini fiscali. L’obbligo contenuto nella frase precedente è soggetto alle limitazioni del paragrafo 3, ma in nessun caso tali limitazioni possono essere interpretate in modo da permettere ad uno Stato contraente di rifiutare di fornire informazioni solo perché non ha un interesse nazionale in tali informazioni.
      1. In nessun caso le disposizioni del paragrafo 3 possono essere interpretate in modo da consentire a uno Stato contraente di rifiutare di fornire informazioni solo perché le informazioni sono detenute da una banca, da un altro istituto finanziario, da una persona designata o che agisce in qualità di agente o fiduciario o perché riguardano gli interessi di proprietà di una persona.

      Articolo 27

      Membri di missioni diplomatiche e posti consolari

      Nessuna disposizione del presente accordo pregiudica i privilegi fiscali dei membri delle missioni diplomatiche o dei posti consolari secondo le regole generali del diritto internazionale o secondo le disposizioni di accordi speciali.

      Il seguente paragrafo 1 dell’articolo 7 del MLI si applica e sostituisce le disposizioni del presente accordo:

      ARTICOLO 7 DEL MLI – PREVENZIONE DEGLI ABUSI DEL TRATTATO

      (Disposizione del test degli scopi principali)

      Nonostante qualsiasi disposizione di [the Agreement], un beneficio sotto [the Agreement] non può essere concesso per un elemento di reddito o di capitale se è ragionevole concludere, tenuto conto di tutti i fatti e le circostanze pertinenti, che l’ottenimento di tale beneficio è stato uno degli scopi principali di qualsiasi accordo o operazione che ha portato direttamente o indirettamente a tale beneficio, a meno che non sia stabilito che la concessione di tale beneficio in tali circostanze sarebbe conforme all’oggetto e allo scopo delle disposizioni pertinenti di [the Agreement].

      Il seguente paragrafo 4 dell’articolo 7 del MLI si applica al paragrafo 1 dell’articolo 7 del MLI:

      Se un beneficio sotto [the Agreement] è negato a una persona sotto [paragraph 1 of Article 7 of the MLI], l’autorità competente del [Contracting State] che avrebbe altrimenti concesso questo beneficio, deve tuttavia considerare tale persona come avente diritto a questo beneficio, o a benefici diversi per quanto riguarda un elemento specifico di reddito o di capitale, se tale autorità competente, su richiesta di tale persona e dopo aver considerato i fatti e le circostanze pertinenti, stabilisce che tali benefici sarebbero stati concessi a tale persona in assenza dell’operazione o dell’accordo di cui [paragraph 1 of Article 7 of the MLI]. L’autorità competente del [Contracting State] alla quale è stata presentata una richiesta ai sensi del presente paragrafo da un residente dell’altro [Contracting State] si consulta con l’autorità competente dell’altro [Contracting State] prima di respingere la richiesta.

      Articolo 28

      Entrata in vigore

      1. Gli Stati contraenti si notificano reciprocamente per iscritto, per via diplomatica, che le procedure richieste dalla loro legislazione per l’entrata in vigore del presente accordo sono state soddisfatte.
      1. L’accordo entra in vigore alla data dell’ultima di queste notifiche e le sue disposizioni hanno effetto:

      (a) a Singapore:

      (i) per quanto riguarda le imposte trattenute alla fonte sugli importi che devono essere pagati, considerati pagati o versati (a seconda della data più prossima) a partire dal 1° gennaio dell’anno civile successivo a quello in cui l’accordo entra in vigore;

      (ii) in relazione all’imposta esigibile (diversa dalle ritenute alla fonte) per ogni anno di accertamento che inizia il o dopo il 1° gennaio del secondo anno civile successivo a quello in cui l’accordo entra in vigore; e

      (iii) per quanto riguarda l’articolo 26, per le richieste presentate a partire dalla data di entrata in vigore relative alle informazioni per le imposte relative ai periodi imponibili che iniziano il 1° gennaio dell’anno civile successivo alla data di entrata in vigore dell’accordo o dopo tale data; o, se non vi è un periodo imponibile, per tutti gli oneri fiscali derivanti dal 1° gennaio dell’anno civile successivo alla data di entrata in vigore dell’accordo;

      (b) in Lussemburgo:

      (i) per quanto riguarda le ritenute alla fonte, ai redditi derivati a partire dal 1° gennaio dell’anno civile successivo a quello in cui l’accordo entra in vigore;

      (ii) per quanto riguarda le altre imposte sul reddito e le imposte sul capitale, alle imposte esigibili per ogni anno fiscale che inizia il o dopo il 1° gennaio dell’anno civile successivo a quello in cui l’accordo entra in vigore;

      (iii) per quanto riguarda l’articolo 26, per le richieste presentate a partire dalla data di entrata in vigore relative alle informazioni per le imposte relative ai periodi imponibili che iniziano il 1° gennaio dell’anno civile successivo alla data di entrata in vigore dell’accordo o dopo tale data; o, se non vi è un periodo imponibile, per tutti gli oneri fiscali derivanti dal 1° gennaio dell’anno civile successivo alla data di entrata in vigore dell’accordo.

      1. L’Accordo tra la Repubblica di Singapore e il Granducato di Lussemburgo per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo, firmato il 6 marzo 1993, si estingue e cessa di avere effetto dalla data in cui il presente Accordo ha effetto per le imposte cui si applica il presente Accordo conformemente alle disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo.
      1. In deroga al paragrafo 3, le disposizioni dell’articolo 23 (1)(c) dell’accordo tra la Repubblica di Singapore e il Granducato di Lussemburgo per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e sul capitale, con protocollo, firmato il 6 marzo 1993, restano applicabili per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo.

      Articolo 29

      Terminazione

      Il presente accordo rimane in vigore fino alla sua risoluzione da parte di uno Stato contraente. Ciascuno Stato contraente può denunciare l’accordo, per via diplomatica, dandone notifica almeno sei mesi prima della fine di ogni anno civile che inizia dopo la scadenza di un periodo di cinque anni dalla data della sua entrata in vigore. In tal caso, l’accordo cesserà di avere effetto:

      (a) a Singapore

      (i) per quanto riguarda le imposte trattenute alla fonte sugli importi che devono essere pagati, considerati pagati o pagati (a seconda della prima ipotesi) dopo la fine dell’anno civile in cui viene dato l’avviso;

      (ii) in relazione all’imposta esigibile (diversa dalle ritenute alla fonte) per ogni anno di accertamento che inizia il o dopo il 1° gennaio del secondo anno civile successivo all’anno in cui viene dato l’avviso; e

      (iii) in tutti gli altri casi, dopo la fine dell’anno civile in cui viene dato l’avviso;

      (b) in Lussemburgo:

      (i) per quanto riguarda le ritenute alla fonte, al reddito derivato il o dopo il 1° gennaio dell’anno civile successivo a quello in cui l’avviso viene dato;

      (ii) per quanto riguarda le altre imposte sul reddito, e le imposte sul capitale, alle imposte esigibili per ogni anno imponibile che inizia il, o dopo il, 1° gennaio dell’anno civile successivo a quello in cui la notifica viene data; e

      (iii) in tutti gli altri casi, dopo la fine dell’anno civile in cui viene dato l’avviso.

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