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Sebbene il Lussemburgo sia una nazione senza sbocco sul mare situata nel cuore dell’Europa, la sua reputazione di giurisdizione di primo piano per le strutture di investimento alternative e il suo solido quadro giuridico e normativo lo hanno reso un domicilio attraente sia per i privati che per gli investitori istituzionali.

Vantaggi della registrazione dello yacht in Lussemburgo

  • Esenzione IVA in tutta l’UE per gli yacht registrati in Lussemburgo
  • Ancoraggio illimitato in acque UE
  • Stoccaggio di carburante esente da tasse
  • Bandiera UE di spicco
  • Stato di finanziamento della marina mercantile del Lussemburgo
  • Tasso di tassazione favorevole sui profitti al 22,88%
  • Regime di ammortamento ideale, in cui la durata di vita normale di una moto d’acqua non deve essere superiore a 12 anni
  • Permettere il riporto delle perdite
  • È consentito l’ammortamento a scaglioni
  • Esenzione fiscale sui profitti dalla vendita di uno yacht che vengono reinvestiti per l’acquisto di una nuova unità o per modernizzare un altro yacht
  • Crediti d’imposta sugli investimenti

Secondo la legge lussemburghese sull’imposta sul reddito, le società di yacht non sono esenti da accertamenti fiscali. Questo è della massima importanza in relazione ai trattati di doppia imposizione e al rimpatrio di dividendi e profitti.

I tipi di imbarcazioni marine che possono essere registrate in Lussemburgo

  • Secondo le leggi vigenti del Parlamento lussemburghese, tutte le imbarcazioni di almeno venticinque tonnellate che sono destinate al trasporto marittimo di persone e cose, alla pesca commerciale, al rimorchio e ad altre attività che generano profitto possono essere registrate in Lussemburgo.
  • La legge definisce chiaramente il limite di età di 15 anni durante la registrazione iniziale dello yacht.
  • Gli yacht e le altre imbarcazioni marine possono essere registrate nel registro navale pubblico del Lussemburgo una volta che soddisfano tutte le disposizioni della Convenzione internazionale del 1974 sulla sicurezza della vita in mare.
  • Per poter essere registrato nel registro marittimo del Lussemburgo, uno yacht dovrebbe avere una lunghezza superiore a 24 metri.

Parti autorizzate per la registrazione degli yacht

  • Yachts con il 50% della proprietà detenuta da un residente UE o da istituzioni con sede legale in uno stato membro dell’UE, incluso il Lussemburgo.
  • Gli yacht noleggiati da individui e società che forniscono la gestione completa o parziale dello yacht saranno tenuti all’interno del territorio lussemburghese.

Il regime fiscale del Lussemburgo nel contesto della registrazione degli yacht

  • Imposta sul reddito delle società

Tutti i redditi guadagnati da una società dalla gestione di yacht sono valutati con un’imposta sul reddito del 22% più il 4% dell’aliquota standard dell’imposta sul reddito delle società che ammonta al 22,88%.

Le compagnie di navigazione sono esentate dal pagamento dell’imposta municipale sulle imprese.

  • Imposta sulla ricchezza netta

Le società di yachting sono soggette allo 0,05% di imposta sul patrimonio netto.

  • Regole di ammortamento

In Lussemburgo sono consentiti due tipi di ammortamento, ossia

  1. Deprezzamento lineare in cui il prezzo di acquisto di uno yacht si ammortizza su un minimo di 12 anni o in base alla percentuale dell’ordine dell’8% del suo prezzo di acquisto originale.
  2. Ammortamento accelerato in cui si adotta un tasso massimo del 24% fino all’ammortamento dell’importo dell’acquisto. Questo è noto per valutare meno dell’importo applicato nel metodo di ammortamento lineare.
  • Riporto delle perdite

Le perdite commerciali di una società di yachting possono essere riportate a tempo indeterminato. Questo approccio è tipicamente usato per compensare i profitti futuri. Le regole relative ai principali servizi di riparazione e manutenzione degli yacht sono completamente deducibili.

  • Imposta sulle plusvalenze sulla vendita di yacht

Il trattamento fiscale delle plusvalenze sulla rivendita di uno yacht di proprietà di una società registrata in Lussemburgo per almeno cinque anni può essere differito. Questo è applicabile solo se il ricavato della vendita viene reinvestito in immobilizzazioni, tra cui immobili, azioni di partecipazione, yacht entro due anni.

  • Imposta sui dividendi ricevuti

Ai sensi della direttiva sulle società madri dell’UE, tutti i dividendi ricevuti da una società lussemburghese o distribuiti da una filiale estera sono esenti da imposte, alle seguenti condizioni:

  1. Le azioni di partecipazione sono state detenute dall’inizio di un dato anno, almeno dodici mesi, o è stato fatto un compromesso che le azioni di partecipazione saranno detenute per un anno dalla data di acquisizione.
  2. I dividendi devono rappresentare almeno il 10% del capitale dell’altra società o il prezzo di acquisizione deve essere di almeno 1,2 milioni di euro.
  3. La società che paga il dividendo è una società residente nel Lussemburgo soggetta a valutazioni locali dell’imposta sul reddito o una società non residente valutata con un’imposta comparabile all’aliquota dell’imposta sul reddito del Lussemburgo, con un’aliquota minima di almeno il 15% come base.
  • Imposta sulle plusvalenze da cessione di partecipazioni

Di regola, le plusvalenze sulle cessioni di partecipazioni in società per azioni saranno esentate dall’imposta in base alle seguenti disposizioni:

  1. Le azioni di partecipazione rappresentano almeno il 10% del capitale, o il prezzo di acquisizione è fissato a 6 milioni di euro.
  2. La società deve impegnarsi a detenere azioni di partecipazione di almeno il 10% del capitale sociale da vendere per un periodo di almeno 12 mesi.
  3. Le società sussidiarie devono essere una società residente in Lussemburgo completamente valutata con l’imposta locale, o una società non residente valutata con un’imposta comparabile all’aliquota dell’imposta sul reddito del Lussemburgo, con almeno il 15% di aliquota minima come base.
  • Imposta sul valore aggiunto

Ai sensi dell’articolo 43/1 (f) della direttiva UE delinea che i servizi resi all’industria marittima sono esenti dalla valutazione dell’imposta sul valore aggiunto.

  • Tassazione dei marinai e sicurezza sociale

L’aliquota fiscale applicata ai marinai è fissata al 10% fisso del 90% dei loro guadagni lordi, più un abbandono forfettario di 35.000 LUF al mese o 1.400 LUF al giorno per tutta la durata del loro impiego. Questa aliquota fiscale è applicabile solo ai non residenti nel Lussemburgo. La sicurezza sociale è sotto la direttiva UE 1408/71 o l’accordo bilaterale sull’assicurazione privata.

  • Domicilio della gestione effettiva

Affinché una società di gestione di yacht possa essere trattata come una società residente nel Lussemburgo e godere dei vantaggi fiscali previsti dagli accordi sulla doppia imposizione, le operazioni di gestione devono essere svolte nel Lussemburgo. Le riunioni del consiglio di amministrazione e del manager degli azionisti, la contabilità della società e la sede principale devono essere tenute in Lussemburgo.

  • Dividendi, interessi e royalties ricevuti da una società lussemburghese

Tutti i dividendi, interessi e royalties ricevuti da una società di yachting impegnata nel commercio estero sono valutati con l’imposta del Lussemburgo e possono essere valutati con una limitata ritenuta alla fonte nel loro paese di origine. In assenza di un accordo di doppia imposizione, la ritenuta alla fonte nei paesi d’origine è più alta.

  • Dividendi, interessi e royalties pagati da una società lussemburghese

Il Granducato non applica la ritenuta alla fonte sugli interessi.

Nel caso dei dividendi, l’aliquota standard di ritenuta alla fonte è del 20%. Per le azioni di partecipazione in una società lussemburghese di almeno il 25%, l’aliquota della ritenuta alla fonte varia tra il 5% e il 10% in base a vari accordi fiscali.

I dividendi pagati da una società lussemburghese alla sua società madre situata in uno stato membro dell’UE non saranno soggetti a ritenuta alla fonte se le azioni di partecipazione sono almeno del 10% e sono detenute per un periodo di 12 mesi.

Le royalties pagate da una società lussemburghese a una società internazionale, come nel caso di pagamenti di affitto nell’ambito di un contratto di leasing, saranno soggette a una ritenuta alla fonte del 12%. Questa aliquota può essere ridotta tra lo 0% e il 10% a seconda degli accordi fiscali in vigore tra il Lussemburgo e i paesi contraenti.

Strutture portuali

Come stato membro dell’Unione Europea, le navi battenti bandiera lussemburghese beneficeranno degli accordi e delle intese concluse dalla nazione europea con altri paesi non appartenenti all’UE in relazione alle tasse di trasporto e a diritti simili.

Come azienda professionale di consulenza aziendale, noi di Damalion saremo più che lieti di aiutarvi nella registrazione degli yacht. Vi aiuteremo a decidere le migliori opzioni di bandiera per la vostra imbarcazione marina e vi forniremo consulenza per le vostre esigenze fiscali, assicurative, di leasing, di finanziamento e di rifinanziamento. Utilizzando la nostra vasta rete di connessioni con esperti in incorporazione di yacht, si può stare certi che i nostri esperti Damalion facilitano una registrazione liscia e senza problemi della vostra società di yacht in Lussemburgo. Contattate oggi stesso un esperto della Damalion per saperne di più sui nostri servizi completi di yachting in Lussemburgo.

Queste informazioni non sono destinate a sostituire una specifica consulenza fiscale o legale personalizzata. Vi suggeriamo di discutere la vostra situazione specifica con un consulente fiscale o legale qualificato.