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ACCORDO
TRA LA REPUBBLICA POPOLARE CINESE E IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI E PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E SUL PATRIMONIO

 

Il governo della Repubblica Popolare Cinese e il governo del Granducato di Lussemburgo;

Desiderando concludere un accordo per evitare la doppia imposizione e prevenire l’evasione fiscale in materia di imposte sul reddito e sul capitale;

Hanno concordato quanto segue:

ARTICOLO 1

SCOPO PERSONALE

Il presente accordo si applica alle persone che sono residenti in uno o in entrambi gli Stati contraenti.

ARTICOLO 2

TASSE COPERTE

  1. Il presente Accordo si applica alle imposte sul reddito e sul patrimonio prelevate per conto di uno Stato contraente o dei suoi enti locali, qualunque sia il modo in cui sono riscosse.
  2. Sono considerate imposte sul reddito e sul capitale tutte le imposte prelevate sul reddito complessivo, sul capitale complessivo o su elementi del reddito o del capitale, comprese le imposte sugli utili derivanti dall’alienazione di beni mobili o immobili, nonché le imposte sulla rivalutazione del capitale.
  3. Le tasse esistenti a cui si applica l’accordo sono:

(a) nella Repubblica Popolare Cinese:

(i) l’imposta sul reddito individuale;

(ii) l’imposta sul reddito per le imprese con investimenti esteri e le imprese straniere;

(iii) l’imposta locale sul reddito;

(in seguito denominato “tassa cinese”);

(b) nel Granducato di Lussemburgo:

(i) l’imposta sul reddito delle persone fisiche (l’ impoˆt sur le revenu des personnes physiques) ;

(ii) l’imposta sulle società (l’impoˆt sur le revenu des collectivités) ;

(iii) la tassa sugli onorari degli amministratori di società (l’impoˆt spécial sur les tantièmes) ;

(iv) l’imposta sul capitale (l’impoˆt sur la fortune) ;

(v) l’imposta commerciale comunale (l’impoˆt commercial communal); (qui di seguito denominata “imposta lussemburghese”).

  1. Il presente accordo si applica anche a tutte le imposte identiche o sostanzialmente simili che vengono imposte dopo la data della firma del presente accordo in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti. Le autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno reciprocamente le modifiche sostanziali apportate alle loro rispettive legislazioni fiscali.

ARTICOLO 3

DEFINIZIONI GENERALI

  1. Ai fini del presente accordo, a meno che il contesto non richieda altrimenti:

(a) il termine “Cina” indica la Repubblica Popolare Cinese; se usato in un in senso geografico, significa tutto il territorio della Repubblica Popolare Cinese, compreso il suo mare territoriale, in cui le leggi cinesi relative alla tassazione e qualsiasi zona al di là del suo mare territoriale, all’interno della quale la Repubblica Popolare La Repubblica di Cina ha diritti sovrani di esplorazione e sfruttamento di risorse del fondo marino e del suo sottosuolo e risorse idriche adiacenti in secondo il diritto internazionale;

(b) il termine “Lussemburgo” indica il Granducato di Lussemburgo; se usato in senso geografico, il territorio del Granducato di Lussemburgo;

(c) le espressioni “uno Stato contraente” e “l’altro Stato contraente” indicano la Cina o il Lussemburgo, a seconda del contesto;

(d) il termine “tassa” indica la tassa cinese o la tassa lussemburghese, a seconda del contesto;

(e) il termine “persona” comprende un individuo, una società e qualsiasi altro gruppo di persone;

(f) il termine “società” indica qualsiasi persona giuridica o qualsiasi entità trattata come una persona giuridica a fini fiscali come una persona giuridica a fini fiscali;

(g) le espressioni “impresa di uno Stato contraente” e “impresa dell’altro Stato contraente” designano rispettivamente un’impresa esercitata da un residente

di uno Stato contraente e un’impresa esercitata da un residente dell’altro Stato contraente;

(h) l’espressione “cittadini” indica tutti gli individui che possiedono la nazionalità di uno Stato contraente e tutte le persone giuridiche create o organizzate sotto la

leggi di tale Stato contraente, nonché le organizzazioni senza personalità giuridica personalità giuridica equiparate, ai fini fiscali, a persone giuridiche create o organizzate

secondo il diritto di tale Stato contraente;

(i) l’espressione “traffico internazionale” indica qualsiasi trasporto con una nave o un aeromobile operato da un residente di uno Stato contraente, tranne quando la nave o l’aeromobile

l’aeromobile è operato esclusivamente tra località dell’altro Stato contraente;

(j) il termine “autorità competente” indica, nel caso della Cina, lo State Tax Bureau o il suo rappresentante autorizzato e, nel caso del Lussemburgo, il

Ministro delle Finanze o il suo rappresentante autorizzato.

  1. Per quanto riguarda l’applicazione del presente Accordo da parte di uno Stato contraente, le espressioni non definite in esso hanno, a meno che il contesto non richieda altrimenti, il significato che esse hanno secondo la legislazione di detto Stato contraente relativa alle imposte cui si applica il presente Accordo.

ARTICOLO 4

RESIDENTE

  1. Ai fini del presente Accordo, l’espressione “residente di uno Stato contraente” designa ogni persona che, in virtu’ della legislazione di detto Stato contraente, e’ ivi assoggettata ad imposta a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sua sede (sede della direzione effettiva) o di ogni altro criterio di natura analoga.
  2. 2. Quando, in virtù delle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è residente di entrambi gli Stati contraenti, il suo status è determinato come segue:

(a) Egli è considerato residente dello Stato contraente in cui ha un’abitazione permanente a sua disposizione; se egli ha un’abitazione permanente a disposizione

in entrambi gli Stati contraenti, egli è considerato residente dello Stato contraente con il quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette

(centro di interessi vitali) ;

(b) Se lo Stato in cui ha il suo centro degli interessi vitali non può essere determinato, o se non dispone di un domicilio permanente in uno dei due Stati contraenti

Stato, egli e’ considerato residente dello Stato contraente in cui ha ha una dimora abituale;

(c) Se egli ha una dimora abituale in entrambi gli Stati contraenti o in nessuno di essi, egli è considerato residente dello Stato contraente di cui ha la cittadinanza;

(d) Se è cittadino di entrambi gli Stati contraenti o di nessuno di essi, le autorità competenti degli Stati contraenti risolveranno la questione di comune accordo. di comune accordo.

  1. 2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica e’ residente di entrambi gli Stati contraenti, essa e’ considerata residente dello Stato contraente in cui si trova la sua sede principale (luogo di direzione effettiva).

ARTICOLO 5

STABILIMENTO PERMANENTE

  1. Ai fini del presente accordo, il termine “stabile organizzazione” indica una sede fissa di affari attraverso la quale si svolge in tutto o in parte l’attività di un’impresa.
  2. Il termine “stabile organizzazione” comprende in particolare:

(a) un luogo di gestione;

(b) un ramo;

(c) un ufficio;

(d) una fabbrica;

(e) un workshop; e

(f) una miniera, un pozzo di petrolio o di gas, una cava o qualsiasi altro luogo di estrazione di risorse naturali.

  1. Il termine “stabile organizzazione” comprende anche:

(a) un cantiere, un progetto di costruzione, montaggio o installazione o attività di supervisione attività connesse, ma solo se tale cantiere, progetto o

le attività continuano per un periodo di più di 6 mesi;

(b) la prestazione di servizi, compresi i servizi di consulenza, da parte di un’impresa di uno Stato contraente mediante dipendenti o altro personale impiegato nella

un altro Stato contraente, a condizione che tali attività continuino per lo stesso progetto o per un progetto connesso per un periodo o per periodi complessivi superiori a 6 mesi in un periodo di 12 mesi.

 

  1. Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo, il termine “stabile stabile organizzazione” non comprende:

(a) l’uso di strutture al solo scopo di deposito, esposizione o consegna di beni o merci appartenenti all’impresa;

(b) il mantenimento di uno stock di beni o merci appartenenti all’impresa all’impresa al solo scopo di immagazzinamento, esposizione o consegna;

(c) il mantenimento di uno stock di beni o merci appartenenti all’impresa all’impresa al solo scopo di essere trasformati da un’altra impresa;

(d) il mantenimento di una sede fissa d’affari al solo scopo di di acquistare beni o merci o di raccogliere informazioni per l’impresa;

(e) il mantenimento di una sede fissa di affari al solo scopo di svolgere, per l’impresa, qualsiasi altra attività di carattere preparatorio o ausiliario;

(f) il mantenimento di una sede fissa d’affari esclusivamente per qualsiasi combinazione di attività di cui alle lettere da a) a e), a condizione che l’insieme

l’attività della sede fissa d’affari risultante da questa combinazione è di carattere carattere preparatorio o ausiliario.

  1. 3. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, quando una persona – diversa da un agente indipendente al quale si applicano le disposizioni del paragrafo 6 – agisce in uno Stato contraente per conto di un’impresa dell’altro Stato contraente, ha ed esercita abitualmente un potere di concludere contratti a nome dell’impresa, si considera che l’impresa abbia una stabile organizzazione nel primo Stato contraente per tutte le attivita’ che detta persona svolge per essa, a meno che le attivita’ di detta persona siano limitate a quelle indicate nel paragrafo 4 che, se esercitate mediante una sede fissa sede d’affari, non renderebbe tale sede fissa d’affari una stabile organizzazione ai sensi delle disposizioni di tale paragrafo.

 

  1. Non si considera che un’impresa di uno Stato contraente abbia una stabile organizzazione nell’altro Stato contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria attivita’ per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell’ambito della loro ordinaria attivita’. Tuttavia, quando le attività di tale agente sono dedicate interamente o quasi interamente per conto di quell’impresa, egli non sarà considerato un agente di stato indipendente ai sensi del presente paragrafo.

 

  1. Il fatto che una societa’ residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una societa’ residente dell’altro Stato contraente ovvero svolga la sua attivita’ in detto altro Stato contraente (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce di per se’ motivo sufficiente per far considerare una delle due societa’ una stabile organizzazione dell’altra.

ARTICOLO 6

REDDITO DA BENI IMMOBILI

  1. 1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili (compresi i redditi agricoli o forestali) situati nell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato contraente.

 

  1. L’espressione “beni immobili” ha il significato che essa ha secondo il diritto dello Stato contraente in cui i beni in questione sono situati. L’espressione comprende in ogni caso gli accessori dei beni immobili, il bestiame e le attrezzature utilizzate nell’agricoltura e nella silvicoltura, i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto comune concernenti la proprietà fondiaria, l’usufrutto dei beni immobili e i diritti a pagamenti variabili o fissi come corrispettivo dello sfruttamento o del diritto di sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti e altre risorse naturali. Le navi e gli aerei non sono considerati beni immobili.

 

  1. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dall’utilizzazione diretta, dalla locazione o dall’impiego in qualsiasi altra forma di un bene immobile.

 

  1. 4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi dei beni immobili di un’impresa e ai redditi dei beni immobili utilizzati per la prestazione di servizi personali indipendenti.

ARTICOLO 7

PROFITTI AZIENDALI

  1. 1. Gli utili di un’impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato contraente, a meno che l’impresa non svolga la sua attivita’ nell’altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l’impresa svolge la sua attivita’ come sopra indicato, gli utili dell’impresa possono essere tassati nell’altro Stato contraente, ma solo nella misura in cui sono attribuibili a detta stabile organizzazione.

 

  1. 2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un’impresa di uno Stato contraente svolge la sua attivita’ nell’altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse trattato di un’impresa distinta e separata svolgente attivita’ identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall’impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione.

 

  1. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione sostenute sia nello Stato contraente in cui e’ situata la stabile organizzazione, sia altrove.

 

  1. 3. Qualora uno Stato contraente segua la prassi di determinare gli utili da attribuire ad una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi dell’impresa tra le diverse parti di essa, la disposizione del paragrafo 2 non impedisce a detto Stato contraente di determinare gli utili da tassare secondo la ripartizione in uso. Il metodo di ripartizione adottato deve tuttavia essere tale che il risultato sia conforme ai principi contenuti nel presente articolo.

 

  1. Nessun utile è attribuito a una stabile organizzazione a causa del semplice acquisto da parte di questa stabile organizzazione di beni o merci per l’impresa.

 

  1. Ai fini dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati con lo stesso metodo anno per anno, a meno che non vi sia una ragione valida e sufficiente per il contrario.

 

  1. Se gli utili comprendono elementi di reddito che sono trattati separatamente in altri articoli del presente accordo, le disposizioni di tali articoli non sono interessate dalle disposizioni del presente articolo.

ARTICOLO 8

SPEDIZIONE E TRASPORTO AEREO

  1. Gli utili derivanti dall’esercizio di navi o aeromobili in traffico internazionale da parte di un residente di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato contraente.

 

  1. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano anche agli utili derivanti dalla partecipazione a un pool, a un’impresa comune o a un’agenzia operativa internazionale.

ARTICOLO 9

IMPRESE ASSOCIATE

  1. Dove

(a) un’impresa di uno Stato contraente partecipa direttamente o indirettamente alla alla gestione, al controllo o al capitale di un’impresa dell’altro Stato contraente, o

(b) le stesse persone partecipano direttamente o indirettamente alla gestione, al controllo o al capitale di un’impresa di uno Stato contraente e di un’impresa dell’altro Stato contraente.

E nell’uno e nell’altro caso, se tra le due imprese vengono poste o imposte condizioni nelle loro relazioni commerciali o finanziarie diverse da quelle che verrebbero poste tra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza di tali condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che, a causa di tali condizioni, non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di tale impresa e tassati di conseguenza.

 

  1. Quando uno Stato contraente include negli utili di un’impresa di detto Stato contraente e tassa di conseguenza gli utili sui quali un’impresa dell’altro Stato contraente e’ stata assoggettata ad imposta in detto altro Stato contraente, e gli utili cosi’ inclusi sono utili che sarebbero stati realizzati dall’impresa del primo Stato contraente se le condizioni tra le due imprese fossero state quelle che sarebbero state realizzate tra imprese indipendenti, l’altro Stato contraente procedera’ ad una rettifica appropriata dell’ammontare dell’imposta ivi applicata su detti utili. Nel determinare tale adeguamento, si terrà debitamente conto delle altre disposizioni del presente accordo e le autorità competenti degli Stati contraenti, se necessario, si consulteranno.

ARTICOLO 10

DIVIDENDI

  1. I dividendi pagati da una societa’ residente di uno Stato contraente ad un residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato contraente.

 

  1. Tuttavia, tali dividendi possono anche essere tassati nello Stato contraente di cui la societa’ che paga i dividendi e’ residente e secondo la legislazione di detto Stato contraente, ma se la persona che percepisce i dividendi ne e’ l’effettivo beneficiario l’imposta cosi’ applicata non puo’ eccedere:

(a) il 5 per cento dell’importo lordo dei dividendi se il beneficiario effettivo è una società (diversa da una società di persone) che detiene direttamente almeno il 25 per cento

del capitale della società che paga i dividendi;

(b) il 10% dell’importo lordo dei dividendi in tutti gli altri casi. Il presente paragrafo non influisce sulla tassazione della società per quanto riguarda il

profitti da cui vengono pagati i dividendi.

 

  1. 2. Ai fini del presente articolo, il termine “dividendi” designa i redditi derivanti da azioni o da altri diritti, diversi dai crediti, che partecipano agli utili, nonche’ i redditi derivanti da altri diritti sociali che sono assoggettati alla stessa imposizione dei redditi derivanti da azioni dalla legislazione dello Stato contraente di cui e’ residente la societa’ che procede alla distribuzione. Gli utili distribuiti da un’impresa soggetta in Cina all’imposta sul reddito delle imprese con investimenti esteri a un residente del Lussemburgo sono considerati dividendi.

 

  1. 3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell’altro Stato contraente di cui e’ residente la societa’ che paga i dividendi un’attivita’ commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, oppure una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso si applicano le disposizioni dell’articolo 7 o dell’articolo 14, a seconda dei casi.

 

  1. Qualora una societa’ residente di uno Stato contraente ricavi utili o redditi dall’altro Stato contraente, detto altro Stato contraente non puo’ applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla societa’, a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro Stato contraente o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad una stabile organizzazione o ad una base fissa situata in detto altro Stato contraente, ne’ assoggettare gli utili non distribuiti della societa’ ad un’imposta sugli utili non distribuiti della societa’, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti consistono in tutto o in parte in utili o redditi realizzati in detto altro Stato contraente.

ARTICOLO 11

INTERESSE

  1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato contraente.

 

  1. Tuttavia, tali interessi possono anche essere tassati nello Stato contraente da cui provengono e secondo la legislazione di tale Stato contraente, ma se il beneficiario è il beneficiario effettivo degli interessi, l’imposta applicata non può superare il 10 per cento dell’importo lordo degli interessi.

 

  1. 3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, gli interessi provenienti da uno Stato contraente e percepiti dal Governo dell’altro Stato contraente, da un suo ente locale o da un residente di detto altro Stato contraente, relativi a crediti garantiti, assicurati o indirettamente finanziati dal Governo di detto altro Stato contraente, da un suo ente locale, sono esenti da imposta nel primo Stato contraente. Il termine “Governo” in questo paragrafo include:

(a) nel caso della Cina, le banche statali;

(b) nel caso del Lussemburgo, la National Credit and Investment Corporation

(la Société Nationale de Crédit et d’Investissement) .

 

  1. Il termine “interessi” utilizzato nel presente articolo indica i redditi da crediti di qualsiasi natura, garantiti o meno da ipoteca e portanti o meno un diritto di partecipazione agli utili del debitore, e in particolare i redditi dei titoli di Stato e i redditi delle obbligazioni, compresi i premi connessi a tali titoli, obbligazioni o obbligazioni.

Le penalità di mora non sono considerate interessi ai fini del presente articolo.

 

  1. 4. Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo degli interessi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell’altro Stato contraente dal quale provengono gli interessi un’attivita’ commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, oppure una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il credito generatore degli interessi si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso si applicano le disposizioni dell’articolo 7 o dell’articolo 14, a seconda dei casi.

 

  1. 1. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore e’ il Governo di detto Stato contraente, un suo ente locale o un residente di detto Stato contraente. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa per le cui necessità è stato contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi, e tali interessi sono a carico di detta stabile organizzazione o base fissa, gli interessi stessi si considerano provenienti Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.

 

  1. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e un’altra persona, l’ammontare degli interessi, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, supera l’ammontare che sarebbe stato convenuto tra il debitore e il beneficiario effettivo in assenza di tali relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest’ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti rimane imponibile secondo la legislazione di ogni Stato contraente, tenendo conto delle altre disposizioni del presente accordo.

ARTICOLO 12

ROYALTIES

  1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato contraente.

 

  1. Tuttavia, tali canoni possono anche essere tassati nello Stato contraente da cui provengono e secondo la legislazione di tale Stato contraente, ma se la persona che percepisce i canoni ne è l’effettivo beneficiario, l’imposta così applicata non può superare:

(a) per i canoni di cui al paragrafo 3, lettera a), del presente articolo, il articolo, il 10% dell’importo lordo dei canoni; e

(b) per i canoni di cui al paragrafo 3, lettera b), del presente articolo Articolo, il 10 per cento dell’importo rettificato delle royalties. Per lo scopo

di questo sottoparagrafo “l’importo rettificato” significa il 60 per cento dell’importo lordo dell’importo lordo dei canoni.

 

  1. Il termine “royalties” come usato in questo articolo significa:

(a) pagamenti di qualsiasi tipo ricevuti come corrispettivo per l’uso o il diritto di usare di utilizzare qualsiasi diritto d’autore di opere letterarie, artistiche o scientifiche, compresi

film cinematografici e film o nastri per la trasmissione radiofonica o televisiva, qualsiasi brevetto, know-how, marchio, disegno o modello, piano, formula segreta o

processo, o per informazioni riguardanti l’esperienza industriale, commerciale o scientifica esperienza; e

(b) pagamenti di qualsiasi tipo ricevuti come corrispettivo per l’uso o il diritto di usare attrezzature industriali, commerciali o scientifiche.

 

  1. 3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei canoni, residente di uno Stato contraente, eserciti nell’altro Stato contraente dal quale provengono i canoni un’attivita’ commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, oppure una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed i diritti o i beni generatori dei canoni si ricolleghino effettivamente ad esse. In tal caso si applicano le disposizioni dell’articolo 7 o dell’articolo 14, a seconda dei casi.

 

  1. 1. I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è il Governo di detto Stato contraente, un suo ente locale o un residente di detto Stato contraente. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa per le quali è sorto l’obbligo di pagare i canoni, e tali canoni sono a carico di tale stabile

stabile organizzazione o la base fissa, i canoni si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui e’ situata la stabile organizzazione o la base fissa.

 

  1. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e un’altra persona, l’ammontare dei canoni, tenuto conto della prestazione per la quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra il debitore e il beneficiario effettivo in assenza di tali relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest’ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti resta imponibile secondo la legislazione di ogni Stato contraente, tenendo conto delle altre disposizioni del presente Accordo.

ARTICOLO 13

GUADAGNI DI CAPITALE

  1. 1. Gli utili che un residente di uno Stato contraente ritrae dall’alienazione di un bene immobile di cui all’articolo 6 situato nell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato contraente.

 

  1. Gli utili derivanti dall’alienazione di beni mobili facenti parte della proprieta’ aziendale di una stabile organizzazione che un’impresa di uno Stato contraente ha nell’altro Stato contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell’altro Stato contraente per l’esercizio di una professione indipendente, compresi gli utili derivanti dall’alienazione di detta stabile organizzazione (da sola o con l’intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili in detto altro Stato contraente.

 

  1. 1. Gli utili che un residente di uno Stato contraente ritrae dall’alienazione di navi o di aeromobili utilizzati in traffico internazionale o di beni mobili relativi all’esercizio di tali navi o aeromobili, sono imponibili soltanto in detto Stato contraente.

 

  1. 1. Gli utili derivanti dall’alienazione di azioni del capitale sociale di una societa’ i cui beni consistono direttamente o indirettamente principalmente in beni immobili situati in uno Stato contraente sono imponibili in detto Stato contraente.

 

  1. 5. Gli utili derivanti dall’alienazione di azioni diverse da quelle indicate al paragrafo 4, che rappresentano una partecipazione di almeno il 25 per cento in una societa’ residente di uno Stato contraente, sono imponibili in detto Stato contraente.

 

  1. 6. Gli utili derivanti dall’alienazione di ogni bene diverso da quelli indicati nei paragrafi da 1 a 5, sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l’alienante e’ residente.

ARTICOLO 14

SERVIZI PERSONALI INDIPENDENTI

  1. 1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall’esercizio di una libera professione o da altre attivita’ di carattere indipendente sono imponibili soltanto in detto Stato contraente, ad eccezione di uno dei casi seguenti, nei quali tali redditi sono imponibili anche nell’altro Stato contraente:

(a) se egli dispone regolarmente di una base fissa nell’altro Stato contraente per l’esercizio delle sue Stato contraente per l’esercizio delle sue attivita’; in tal caso, solo la parte

del reddito attribuibile a tale base fissa puo’ essere tassato in tale altro Stato contraente;

(b) se il suo soggiorno nell’altro Stato contraente è per un periodo o periodi superiori a complessivamente 183 giorni nell’anno civile in questione; in tal caso, solo

la maggior parte del reddito derivante dalle sue attivita’ svolte in tale un altro Stato contraente puo’ essere tassato in detto altro Stato contraente.

 

  1. Il termine “servizi professionali” include in particolare le attività scientifiche, letterarie, artistiche, educative o di insegnamento indipendenti, così come le attività indipendenti di medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.

ARTICOLO 15

SERVIZI PERSONALI DIPENDENTI

  1. 1. Salve le disposizioni degli articoli 16, 18, 19, 20 e 21, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un lavoro subordinato sono imponibili soltanto in detto Stato contraente, a meno che il lavoro subordinato non venga svolto nell’altro Stato contraente. Se l’impiego viene esercitato in tal modo, le remunerazioni che ne derivano sono imponibili in questo altro Stato contraente.

 

  1. 2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un lavoro subordinato svolto nell’altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato contraente se:

(a) il beneficiario è presente nell’altro Stato contraente per un periodo o periodi non superiore complessivamente a 183 giorni nell’anno civile in questione; e

(b) la retribuzione e’ pagata da, o per conto di, un datore di lavoro che non e residente dell’altro Stato contraente; e

(c) la retribuzione non è a carico di una stabile organizzazione o di una base fissa che il datore di lavoro ha nell’altro Stato contraente.

 

  1. 1. Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo, le remunerazioni percepite in corrispettivo di un lavoro subordinato svolto a bordo di una nave o di un aeromobile impiegati da un residente di uno Stato contraente in traffico internazionale sono imponibili soltanto in detto Stato contraente.

ARTICOLO 16

DIRETTORI TASSE

I compensi degli amministratori e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in qualita’ di membro del consiglio di amministrazione di una societa’ residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato contraente.

ARTICOLO 17

ARTISTI E ATLETI

  1. 1. Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali esercitate nell’altro Stato contraente in qualita’ di artista dello spettacolo, quale un artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione, o di musicista, ovvero di sportivo, sono imponibili in detto altro Stato contraente.

 

  1. 1. Quando il reddito proveniente da attivita’ personali esercitate da un artista dello spettacolo o da uno sportivo in tale qualita’ viene attribuito non all’artista o allo sportivo stesso, ma ad un’altra persona, detto reddito puo’ essere tassato nello Stato contraente in cui le attivita’ dell’artista o dello sportivo sono esercitate, nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15.

 

  1. 1. Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo, i redditi che gli artisti dello spettacolo o gli sportivi residenti di uno Stato contraente ritraggono dalle attivita’ esercitate nell’altro Stato contraente nell’ambito di un programma di scambi culturali tra i Governi dei due Stati contraenti sono esenti da imposta in detto altro Stato contraente.

ARTICOLO 18

PENSIONI

  1. 1. Salve le disposizioni del paragrafo 2 dell’articolo 19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego sono imponibili soltanto in detto Stato contraente.

 

  1. 3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le pensioni corrisposte e gli altri pagamenti analoghi effettuati in base alla legislazione o al sistema di sicurezza sociale di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato contraente.

ARTICOLO 19

SERVIZIO GOVERNATIVO

(a) Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente o da un da uno Stato contraente o da un suo ente locale ad una persona per i servizi resi a tale

Stato contraente o un suo ente locale, sono imponibili soltanto in detto Stato contraente;

(b) tuttavia, tali remunerazioni sono imponibili soltanto nell’altro Stato contraente Stato contraente se i servizi sono resi in detto altro Stato contraente e la

individuo è un residente di quell’altro Stato contraente che:

(i) è un cittadino di quell’altro Stato contraente; o

(ii) non sia divenuto residente di detto altro Stato contraente al solo scopo di al solo scopo di prestare i servizi.

(a) Qualsiasi pensione pagata da o su fondi creati da uno Stato contraente o da un da uno Stato contraente o da un suo ente locale ad una persona per i servizi resi a

tale Stato contraente o un suo ente locale sono imponibili soltanto in detto Stato contraente;

(b) tuttavia, tale pensione e’ imponibile soltanto nell’altro Stato contraente se la persona fisica e’ un residente e un cittadino di detto altro Stato contraente.

 

  1. Le disposizioni degli articoli 15, 16, 17 e 18 si applicano alle remunerazioni e pensioni per servizi resi nell’ambito di un’attivita’ esercitata da uno Stato contraente o da un suo ente locale.

ARTICOLO 20

INSEGNANTI E RICERCATORI

1. Una persona fisica che e’, o era immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente, un residente dell’altro Stato contraente e che soggiorna nel primo Stato contraente allo scopo principale di insegnare, di tenere conferenze o di effettuare ricerche presso una universita’, collegio, scuola o istituto di istruzione o di ricerca scientifica riconosciuti dal Governo del primo Stato contraente, e’ esente da imposta nel primo Stato contraente per un periodo di tre anni a decorrere dalla data del suo primo arrivo nel primo Stato contraente, per le remunerazioni derivanti da tali insegnamenti, conferenze o ricerche.

ARTICOLO 21

STUDENTI E TIROCINANTI

1. Uno studente, un apprendista o un praticante che e’ o era immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente un residente dell’altro Stato contraente e che soggiorna nel primo Stato contraente al solo scopo di compiervi i suoi studi o la sua formazione professionale, e’ esente da imposta in detto primo Stato contraente per i seguenti pagamenti o redditi da lui percepiti o derivati ai fini del suo mantenimento, istruzione, studio, ricerca o formazione:

(a) pagamenti provenienti da fonti esterne a tale Stato contraente;

(b) sovvenzioni, borse di studio o premi forniti dal governo o da un’organizzazione scientifica, educativo, culturale o da altre organizzazioni esentasse di tale Stato contraente;

(c) i redditi derivanti da servizi personali prestati in detto Stato contraente, a condizione che tali redditi costituiscano guadagni necessari a tal fine.

ARTICOLO 22

ALTRO REDDITO

  1. Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, di qualsiasi provenienza, che non sono stati trattati negli articoli precedenti del presente Accordo, sono imponibili soltanto in detto Stato contraente.

 

  1. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano ai redditi diversi da quelli derivanti da beni immobili definiti al paragrafo 2 dell’articolo 6, nel caso in cui il beneficiario di tali redditi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell’altro Stato contraente un’attivita’ commerciale mediante una stabile organizzazione ivi situata, oppure una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il diritto o il bene produttivo del reddito si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso si applicano le disposizioni dell’articolo 7 o dell’articolo 14, a seconda dei casi.

ARTICOLO 23

CAPITALE

  1. 1. Il capitale rappresentato da un bene immobile di cui all’articolo 6, posseduto da un residente di uno Stato contraente e situato nell’altro Stato contraente, e’ imponibile in detto altro Stato contraente.

 

  1. 1. Il patrimonio costituito da beni mobili facenti parte dell’attivo di una stabile organizzazione che un’impresa di uno Stato contraente ha nell’altro Stato contraente o da beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell’altro Stato contraente per l’esercizio di una professione indipendente, e’ imponibile in detto altro Stato contraente.

 

  1. 1. Il patrimonio costituito da navi ed aeromobili impiegati nel traffico internazionale da un residente di uno Stato contraente e dai beni mobili relativi all’esercizio di dette navi ed aeromobili, e’ imponibile soltanto in detto Stato contraente.

 

  1. Tutti gli altri elementi del capitale di un residente di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato contraente.

ARTICOLO 24

METODI PER L’ELIMINAZIONE DELLA DOPPIA IMPOSIZIONE

  1. In Cina, la doppia imposizione è eliminata come segue:

(a) Se un residente della Cina ricava un reddito dal Lussemburgo, l’importo dell’imposta su tale imposta su tale reddito dovuta in Lussemburgo conformemente alle disposizioni del presente Accordo, sarà imputato all’imposta cinese imposto a quel residente. L’importo del credito, tuttavia, non deve superare l’importo dell’imposta cinese su quel reddito calcolato in conformità con alle leggi e ai regolamenti fiscali della Cina.

(b) Se il reddito derivato dal Lussemburgo è un dividendo pagato da un società che è residente in Lussemburgo a una società che è una residente in Cina e che possiede non meno del 10% delle azioni di la società che paga il dividendo, il credito tiene conto dell’imposta pagato in Lussemburgo dalla società che paga il dividendo in relazione al suo reddito.

 

  1. In Lussemburgo, la doppia imposizione è eliminata come segue:

(a) Qualora un residente del Lussemburgo ricavi un reddito o possieda un capitale che, in conformemente alle disposizioni del presente Accordo, può essere tassato in Cina, Il Lussemburgo, fatte salve le disposizioni dei commi (b), (c) e (d), esentare tale reddito o capitale dall’imposta, ma può, per calcolare l’ammontare dell’imposta sul restante reddito o capitale del residente, applicare le stesse aliquote d’imposta come se il reddito o capitale non fosse stato esentato.

(b) Qualora un residente del Lussemburgo ricavi redditi che, conformemente alle disposizioni degli articoli 10, 11, 12 e dei paragrafi 4 e 5 dell’articolo 13, possono essere tassati in Cina, il Lussemburgo ammette in deduzione dall’imposta sui redditi di tale residente un importo pari all’imposta pagata in Cina. Tale deduzione non può, tuttavia, superare la parte dell’imposta, calcolata prima della deduzione, che è attribuibile a tali elementi di reddito derivati dalla Cina.

(c) Quando una società residente del Lussemburgo ricava dividendi da fonti cinesi, il Lussemburgo esenta tali dividendi dall’imposta, a condizione che la società residente del Lussemburgo detenga dall’inizio del suo anno contabile una partecipazione diretta di almeno il 10% del capitale della società che paga i dividendi o un prezzo d’acquisto di almeno 50 milioni di LF. Le suddette azioni della società cinese sono, alle stesse condizioni, esenti dall’imposta lussemburghese sul capitale.

(d) Ai fini del comma (b) del paragrafo 2, si considera che l’imposta pagata in Cina comprenda l’importo dell’imposta che sarebbe stata pagata in Cina se non fosse stata esentata o ridotta in conformità con le leggi e i regolamenti della Cina designati a promuovere lo sviluppo economico in Cina. L’importo dell’imposta che si ritiene sia stato pagato in Cina è:

(i) il 10 per cento dell’importo lordo dei dividendi nel caso lettera b) del paragrafo 2 dell’articolo 10;

(ii) il 10 per cento dell’importo lordo degli interessi nel caso del paragrafo 2 dell’articolo 11; e

(iii) il 10 per cento dell’importo dei canoni nel caso del paragrafo 2 dell articolo 12.

Le disposizioni del presente comma si applicano soltanto per un periodo di 15 anni a decorrere dal 1° gennaio dell’anno civile successivo a quello in cui la presente

L’accordo entra in vigore.

ARTICOLO 25

NON DISCRIMINAZIONE

  1. 1. I nazionali di uno Stato contraente non sono assoggettati nell’altro Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o piu’ onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato contraente nella stessa situazione. Le disposizioni del presente paragrafo, nonostante le disposizioni dell’articolo 1, si applicano anche alle persone che non sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

 

  1. L’imposizione di una stabile organizzazione che un’impresa di uno Stato contraente ha nell’altro Stato contraente non deve essere meno favorevole di quella applicata alle imprese di detto altro Stato contraente che svolgono la medesima attivita’. Le disposizioni del presente paragrafo non possono essere interpretate nel senso di obbligare uno Stato contraente ad accordare ai residenti dell’altro Stato contraente le deduzioni personali, gli abbattimenti e le riduzioni di imposta che esso accorda ai propri residenti a motivo dello stato civile o dei carichi di famiglia.

 

  1. 1. Fatta salva l’applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 dell’articolo 9, del paragrafo 7 dell’articolo 11 o del paragrafo 6 dell’articolo 12, gli interessi, i canoni ed altre spese pagati da un’impresa di uno Stato contraente ad un residente dell’altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta impresa, nelle stesse condizioni in cui lo sarebbero se fossero pagati ad un residente del primo Stato contraente. Parimenti, i debiti di un’impresa di uno Stato contraente nei confronti di un residente dell’altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione del capitale imponibile di detta impresa, alle stesse condizioni che se fossero stati contratti nei confronti di un residente del primo Stato. Stato contraente.

 

  1. Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale e’ in tutto o in parte posseduto o controllato, direttamente o indirettamente, da uno o piu’ residenti dell’altro Stato contraente, non sono assoggettate nel primo Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o piu’ onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura del primo Stato contraente.

 

  1. Le disposizioni del presente articolo si applicano, nonostante le disposizioni dell’articolo 2, alle imposte di ogni tipo e descrizione.

ARTICOLO 26

PROCEDURA DI MUTUO ACCORDO

  1. 1. Quando una persona ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per lui un’imposizione non conforme alle disposizioni del presente Accordo, essa puo’, indipendentemente dai ricorsi previsti dal diritto interno di detti Stati contraenti, sottoporre il caso all’autorita’ competente dello Stato contraente di cui e’ residente o, se il suo caso rientra nel paragrafo 1 dell’articolo 25, a quella dello Stato contraente di cui possiede la cittadinanza. Il caso deve essere presentato entro tre anni dalla prima notifica dell’azione che risulta in una tassazione non conforme alle disposizioni dell’accordo.

 

  1. L’autorita’ competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non e’ in grado di giungere ad una soluzione soddisfacente, fara’ del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con l’autorita’ competente dell’altro Stato contraente, al fine di evitare un’imposizione non conforme alle disposizioni del presente Accordo. Qualsiasi accordo raggiunto sarà attuato nonostante i limiti di tempo previsti dal diritto interno degli Stati contraenti.

 

  1. Le autorità competenti degli Stati contraenti si sforzeranno di risolvere di comune accordo qualsiasi difficoltà o dubbio che possa sorgere in merito all’interpretazione o all’applicazione dell’accordo. Possono anche consultarsi per eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dal presente accordo.

 

  1. Le autorità competenti degli Stati contraenti possono comunicare direttamente tra loro al fine di raggiungere un accordo nel senso dei paragrafi 2 e 3. Quando sembra opportuno per raggiungere un accordo, i rappresentanti delle autorità competenti degli Stati contraenti possono riunirsi per uno scambio orale di opinioni.

ARTICOLO 27

SCAMBIO DI INFORMAZIONI

  1. Le autorita’ competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni necessarie per applicare le disposizioni del presente Accordo o quelle delle leggi interne degli Stati contraenti concernenti le imposte previste dall’Accordo, nella misura in cui la tassazione che ne deriva non sia contraria al presente Accordo, in particolare per prevenire l’evasione di tali imposte. Lo scambio di informazioni non è limitato dall’articolo 1. Le informazioni ricevute da uno Stato contraente sono considerate segrete allo stesso modo delle informazioni ottenute in base alla legislazione nazionale di detto Stato contraente e possono essere comunicate solo alle persone o alle autorità (compresi i tribunali e gli organi amministrativi) coinvolti nell’accertamento o nella riscossione, nell’esecuzione o nei procedimenti giudiziari, o nella determinazione dei ricorsi in relazione alle imposte coperte dall’Accordo. Tali persone o autorità utilizzeranno le informazioni solo per tali scopi. Possono divulgare le informazioni in procedimenti giudiziari pubblici o in decisioni giudiziarie.

 

  1. In nessun caso le disposizioni del paragrafo 1 possono essere interpretate in modo da imporre ad uno Stato contraente l’obbligo:

(a) di adottare misure amministrative in contrasto con le leggi e la prassi amministrativa con la prassi amministrativa di questo o dell’altro Stato contraente;

(b) di fornire informazioni che non possono essere ottenute in virtù della legislazione o della normale corso dell’amministrazione di questo o dell’altro Stato contraente;

(c) fornire informazioni che rivelerebbero qualsiasi segreto commerciale, aziendale, industriale commerciale o professionale o un processo commerciale, o informazioni, il

la cui divulgazione sarebbe contraria all’ordine pubblico (ordine pubblico) .

ARTICOLO 28

AGENTI DIPLOMATICI E FUNZIONARI CONSOLARI

Nessuna disposizione del presente accordo pregiudica i privilegi fiscali degli agenti diplomatici o dei funzionari consolari in base alle norme generali del diritto internazionale o alle disposizioni di accordi speciali.

ARTICOLO 29

ENTRATA IN VIGORE

Il presente accordo entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data in cui sono state scambiate le note diplomatiche che indicano il completamento delle procedure giuridiche interne necessarie in ciascun paese per l’entrata in vigore del presente accordo. Il presente accordo ha effetto:

(a) per quanto riguarda le tasse trattenute alla fonte, al reddito derivato il o dopo il 1 gennaio dell’anno civile successivo a quello in cui il presente Accordo

entra in vigore;

(b) per quanto riguarda le altre imposte sul reddito, e le imposte sul capitale, alle imposte esigibili per ogni anno imponibile che inizia il 1° gennaio dell’anno civile o dopo tale data

successivo a quello in cui il presente accordo entra in vigore.

ARTICOLO 30

TERMINAZIONE

Il presente accordo rimane in vigore a tempo indeterminato, ma uno degli Stati contraenti può, entro il trentesimo giorno del mese di giugno di ogni anno civile che inizia dopo la scadenza di un periodo di cinque anni dalla data della sua entrata in vigore, notificare per iscritto la sua risoluzione all’altro Stato contraente per via diplomatica. In tal caso il presente accordo cesserà di avere effetto:

(a) per quanto riguarda le ritenute alla fonte, ai redditi derivati dal 1° gennaio dell’anno civile successivo a quello in cui è stato dato l’avviso gennaio dell’anno civile successivo a quello in cui è stata fatta la notifica;

(b) per quanto riguarda le altre imposte sul reddito, e le imposte sul capitale, alle imposte esigibili per ogni anno imponibile che inizia il 1° gennaio dell’anno civile o dopo tale data

successivo a quello in cui viene dato l’avviso.

 

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo.

 

FATTO a Pechino il 12 marzo 1994, in duplice copia in lingua francese, cinese e inglese, i tre testi facendo ugualmente fede.

 

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