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La Société de Participations Financières del Lussemburgo, nota come SOPARFI, è un’entità societaria unica nel suo genere che offre una serie di vantaggi finanziari. SOPARFI è una società finanziaria e di partecipazione utilizzata dagli investitori per strutturare i loro investimenti. Pur non essendo disciplinata da una legge specifica, SOPARFI opera come una società di capitali con sede in Lussemburgo, soggetta a tassazione diretta e indiretta, come qualsiasi altra società di capitali. Questa guida approfondisce le complessità del SOPARFI, facendo luce sui vantaggi fiscali, sulle normative e sulle condizioni che devono essere soddisfatte per ottenere benefici fiscali ottimali.

Capire SOPARFI: Tassazione e regolamenti

SOPARFI opera nell’ambito del regime fiscale lussemburghese, che prevede l’imposta sul reddito delle comunità, l’imposta comunale sulle imprese, l’imposta sul patrimonio, l’imposta sui trasferimenti e l’imposta sul valore aggiunto (IVA). Tuttavia, SOPARFI può ridurre significativamente il proprio carico fiscale concentrandosi sulla detenzione di partecipazioni e aderendo a normative specifiche:

1. Dividendi: Sbloccare le esenzioni fiscali

A. Esenzione del 100% sugli importi lordi dei dividendi ricevuti

Per poter beneficiare di un’esenzione completa sul reddito di partecipazione, SOPARFI deve soddisfare i seguenti criteri:

  • La società madre deve essere residente in Lussemburgo e pienamente imponibile.
  • La società distributrice deve essere residente in Lussemburgo e pienamente imponibile, o residente in un paese della Comunità europea di cui all’articolo 2 della Direttiva sulle società madri e figlie, o residente in un altro paese soggetto a un’imposta sul reddito simile all’imposta sul reddito delle società del Lussemburgo (almeno il 10,5%).
  • Il beneficiario deve detenere o impegnarsi a detenere direttamente una partecipazione che rappresenti almeno il 10% del capitale sociale o averla acquisita per un minimo di 1.200.000 euro.

Nota: la condizione dell’aliquota fiscale del 10,5% non si applica alle società della Comunità europea di cui all’articolo 2 della Direttiva sulle società madri e figlie. Ciò significa che i dividendi di società che non soddisfano questa condizione, come ad esempio le società con sede in Irlanda o a Madeira con regimi fiscali più favorevoli, dovrebbero essere generalmente esenti dalla tassazione lussemburghese, a meno che non venga dimostrato un abuso di legge.

  • Aggiornamento: non è più necessario detenere la partecipazione fino alla fine dell’anno in cui viene distribuito il dividendo.
  • Aggiornamento: la condizione di proprietà non si applica più alle singole azioni. È ora possibile adeguare la percentuale di partecipazione a un determinato livello senza incidere sull’esenzione dal reddito.

Dal 2001, l’esenzione sui dividendi è stata estesa alle entità trasparenti, come le società in accomandita lussemburghesi. Per gli investimenti detenuti da associazioni straniere, è necessaria un’analisi approfondita per determinare se si qualificano per l’esenzione e, dal punto di vista dell’Amministrazione fiscale lussemburghese, sono fiscalmente trasparenti. Le liquidazioni parziali o complete sono considerate redditi da partecipazione e sono esenti da imposte come i dividendi.

B. Esenzione del 50% sugli importi lordi dei dividendi ricevuti

Se non sono soddisfatte le condizioni per l’esenzione totale sui dividendi ricevuti, il 50% del dividendo lordo può essere esente da imposte, a condizione che il reddito da dividendo provenga da:

  • Una società per azioni lussemburghese interamente tassabile.
  • Una società residente in un paese della Comunità europea che rientra nell’articolo 2 della Direttiva sulle società madri e figlie.
  • Una società residente in un Paese con cui il Lussemburgo ha firmato un trattato contro la doppia imposizione e che è soggetta a un’imposta sul reddito simile all’imposta sul reddito delle società del Lussemburgo.

2. Plusvalenze: Esenzioni fiscali per la cessione di partecipazioni

Le esenzioni sulle plusvalenze realizzate dalla vendita di partecipazioni sono concesse se:

  • La società è residente in Lussemburgo ed è completamente imponibile.
  • La società per azioni affiliata è residente in Lussemburgo e interamente tassabile (o non residente soggetta a un’imposta sul reddito simile all’imposta sul reddito delle società del Lussemburgo – minimo 10,5%), oppure è una società residente in un paese della Comunità europea che rientra nell’articolo 2 della Direttiva sulle società madri e figlie (indipendentemente dal suo sistema fiscale).
  • La partecipazione rappresenta almeno il 10% del capitale (o il suo prezzo di acquisizione è di almeno 6 milioni di euro).
  • La società beneficiaria detiene o si impegna a detenere la partecipazione direttamente e ininterrottamente per almeno 12 mesi e, durante questo periodo, il tasso di partecipazione non scende al di sotto della soglia del 10% (o il suo prezzo di acquisizione non scende al di sotto di 6 milioni di euro).

Nota: l’esenzione sulle plusvalenze da cessione è possibile anche se l’investimento è detenuto da entità trasparenti, come le società in accomandita lussemburghesi. Pertanto, anche se la condizione del periodo di detenzione (12 mesi) non è soddisfatta, una plusvalenza sulla vendita di una certa percentuale di una partecipazione è esente da imposte se la società si impegna a detenere la parte rimanente di tale partecipazione per almeno 12 mesi senza ridurre la percentuale di partecipazione al di sotto del 10% o il prezzo di acquisizione al di sotto di 6.000.000 di euro.

In caso di ammortamento della partecipazione, un accantonamento può essere dedotto dal reddito imponibile. Tuttavia, se la partecipazione viene successivamente venduta con un profitto, questo è imponibile nella misura in cui non supera l’accantonamento precedentemente registrato.

3. Distribuzione di dividendi: Considerazioni sulla ritenuta d’acconto

I dividendi distribuiti da una SOPARFI a non residenti o a residenti non soggetti all’imposta sul reddito sono soggetti a una ritenuta del 15%. La ritenuta alla fonte può essere evitata se la società madre è:

  • Società per azioni di diritto lussemburghese, residente e interamente tassabile.
  • Un membro della Comunità Europea che rientra nell’articolo 2 della Direttiva del Consiglio delle Comunità Europee del 23 luglio 1990 (Direttiva sulle società madri e figlie).
  • Una filiale di tale società o una società residente in un paese con cui il Lussemburgo ha firmato una convenzione contro la doppia imposizione.

Nota: le società beneficiarie possono beneficiare dell’esenzione dalla ritenuta alla fonte se, alla data di distribuzione dei dividendi, la società madre detiene o si impegna a detenere per almeno 12 mesi la propria partecipazione, che soddisfa una delle seguenti condizioni:

  • una partecipazione con un prezzo di acquisizione di almeno 1.200.000 euro,
  • o una partecipazione che rappresenti almeno il 10% del capitale sociale della società distributrice. Vale la pena notare che i trattati bilaterali firmati dal Lussemburgo per evitare la doppia imposizione possono migliorare significativamente queste condizioni.

4. La direttiva europea sulle società madri e figlie 90/435/CEE

Non verrà calcolata alcuna ritenuta alla fonte sui pagamenti dei dividendi:

  • Se la società madre si impegna a mantenere la propria partecipazione (>10%) nella controllata per un periodo di almeno 24 mesi.
  • Se entrambe le aziende fanno parte della Comunità Europea.

In sintesi, il Lussemburgo è andato oltre i requisiti della direttiva nel definire le società beneficiarie ammissibili.

SOPARFI, con i suoi vantaggi fiscali e le sue normative favorevoli, offre una proposta interessante per gli investitori e le imprese che desiderano ottimizzare le proprie operazioni finanziarie. La comprensione delle condizioni e dei criteri descritti in questa guida completa può aiutarvi a prendere decisioni informate quando considerate SOPARFI come parte della vostra strategia finanziaria. Sia che si tratti di capitalizzare le esenzioni fiscali per i dividendi o le plusvalenze, sia che si tratti di navigare tra le considerazioni sulla ritenuta d’acconto, SOPARFI presenta un’ampia gamma di opportunità nel mondo della finanza aziendale in Lussemburgo.

Per registrare la vostra società finanziaria e di partecipazione lussemburghese o SOPARFI, contattate subito il vostro esperto Damalion.